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REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1938, n. 1802

Modificazione del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sul funzionamento del Tribunale per i minorenni. (038U1802)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 gennaio 1939, n. 90 (in G.U. 06/02/1939, n.30).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 1-1-1939
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Riconosciuta la necessita' urgente  e  assoluta  di  provvedere  ad
alcune modificazioni del R. decreto-legge 20 luglio  1931,  n.  1404,
convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la grazia e  la  giustizia,  di  concerto  con  quelli  per
l'interno e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 1 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n.  1404,  convertito
nella legge 27 maggio 1935, n. 835, e' modificato nel modo seguente: 
 
  «Art. 1. - In ogni sede di Corte di appello o di sezione  di  Corte
di appello,  sono  istituiti,  in  unico  edificio,  un  istituto  di
osservazione, una casa di rieducazione, un riformatorio giudiziario e
un carcere per minorenni. 
 
  «Il complesso di questi istituti ha nome: «Centro  di  rieducazione
dei minorenni». 
 
  «Nello stesso edificio funzionano il Tribunale per i minorenni e la
sezione di Corte d'appello per i minorenni».