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REGIO DECRETO 5 settembre 1938, n. 1390

Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista. (038U1390)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-9-1938
al: 13-12-1938
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' assoluta ed urgente di dettare  disposizioni
per la difesa della razza della scuola italiana; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'ufficio di insegnante nelle scuole  statali  o  parastatali  di
qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi
sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse  persone
di razza ebraica, anche se siano state  comprese  in  graduatorie  di
concorso anteriormente  al  presente  decreto;  ne'  potranno  essere
ammesse  all'assistentato   universitario,   ne'   al   conseguimento
dell'abilitazione alla libera docenza.