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REGIO DECRETO 25 novembre 1937, n. 2653

Disciplina dell'esercizio di attività integrative della veterinaria, e più precisamente delle arti del maniscalco e del castrino (037U2653)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 30-3-1938
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto  l'art.  99,  terzo  comma,  del  testo  unico  delle   leggi
sanitarie, approvato con R.  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,  e
sentito il Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale; 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Chiunque intenda esercitare l'arte  del  maniscalco  o  quella  del
castrino deve aver raggiunta la maggiore eta' ed essere provvisto  di
speciale licenza, per l'una o per  l'altra  arte,  da  rilasciarsi  a
seguito di risultato favorevole di una prova di esame. 
 
  Saranno dispensati dalla prova di esame  per  il  conseguimento  di
tale licenza i maniscalchi che abbiano conseguito o che conseguiranno
regolare attestazione d'idoneita' dall'Autorita' militare, in seguito
a frequenza del corso di mascalcia, presso la Scuola di cavalleria di
Pinerolo. 
 
  Saranno, inoltre, dispensati dalla detta prova di esame coloro  che
conseguiranno regolare attestazione di idoneita' negli speciali corsi
di  mascalcia,  che  verranno  indetti  dalla  Federazione  nazionale
fascista degli  artigiani,  su  programma  che  sara'  stabilito  nel
regolamento previsto al seguente art. 2 del presente decreto.