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REGIO DECRETO 15 novembre 1937, n. 2652

Varianti al regolamento approvato con R. decreto 20 dicembre 1928-VII. n. 3239, dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali. (037U2652)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1938
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 30-3-1938
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' di modificare il regolamento  approvato  con
R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3239,  nella  parte  concernente  gli
assegni  vitalizi   dell'istituto   nazionale   fascista   assistenza
dipendenti enti locali: 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari  dell'interno,  di
concerto con il Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono approvate le seguenti modificazioni al  regolamento  approvato
con R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3239: 
 
  1) L'art. 45 e' sostituito dal seguente: 
 
  «L'assegno vitalizio  non  e'  cumulabile  con  pensioni  od  altri
assegni vitalizi a carico dei bilanci dello Stato, degli Istituti  di
previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti e degli Enti
inscritti all'Istituto nazionale fascista assistenza dipendenti  enti
locali oppure a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni  o
dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, quando  in
questi due ultimi casi l'Ente da cui dipenda l'inscritto all'Istituto
nazionale  fascista   assistenza   dipendenti   enti   locali   abbia
contribuito al pagamento dei premi assicurativi. 
 
  «Qualora  pero'  le  pensioni  o  gli  assegni  suddetti  risultino
inferiori  a  quelli  liquidati  dall'Istituto   nazionale   fascista
dipendenti enti locali, sara'  da  questo  corrisposta  all'inscritto
soltanto la differenza, purche' non inferiore ai minimi prescritti. 
 
  «L'assegno vitalizio e'  sospeso  durante  il  godimento  di  altri
assegni temporanei con  carattere  di  quiescenza  o  di  liberalita'
corrisposti dall'Ente presso  il  quale  l'inscritto  abbia  prestato
servizio». 
 
  2) Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 52 e gli articoli 53,  65
e 70, e  sono  soppresse  le  seguenti  parole  del  penultimo  comma
dell'art. 52 «salvo quanto e' disposto al successivo art. 53». 
 
  3) L'art. 71 e' sostituito dal seguente: 
 
  «Quando vi siano orfani di  precedente  matrimonio,  o  quando  per
qualunque causa la vedova non abbia la rappresentanza legale di tutti
i figli avuti dal matrimonio con  l'inscritto,  l'assegno  vitalizio,
compreso l'aumento per gli orfani, e' conferito per meta' alla vedova
e per l'altra meta' in parti uguali ai figli che ne abbiano  diritto,
oppure, se ve ne sia uno solo, per  tre  quarti  alla  vedova  e  per
l'altro quarto al figlio. 
 
  «L'assegno vitalizio e' conferito,  in  parti  uguali,  a  ciascuno
degli orfani di entrambi i genitori». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 15 novembre 1937 - Anno XVI 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                Mussolini - Di Revel. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1938 - Anno XVI 
 
  Atti del Governo, registro 399, foglio 50. - Mancini.