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REGIO DECRETO 20 dicembre 1937, n. 2643

Norme per l'attuazione del R. decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946, circa apertura di nuovi teatri, adattamento di immobili a sale per spettacoli teatrali e concessione di licenze. (037U2643)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/1938
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 26-3-1938
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  10  settembre  1936-XIV,   n.   1946,
convertito nella legge 18 gennaio 1937-XV, n. 193; 
 
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
cultura popolare, di concerto con i Ministri Segretari di  Stato  per
l'interno,  la  grazia  e  giustizia,  i   lavori   pubblici   e   le
corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai fini del nulla osta di cui all'art. 1 del  R.  decreto-legge  10
settembre 1936-XIV,  n.  1946,  convertito  nella  legge  18  gennaio
1937-XV, n. 193, tutti coloro, enti o privati, che intendono: 
 
  a) costruire teatri; 
 
  b) adattare immobili a sale per spettacoli teatrali; 
 
  c) destinare sale per proiezioni cinematografiche a teatri; 
 
  d)   eseguire   qualsiasi   lavoro   relativo   alla   costruzione,
modificazione o trasformazione di locali da destinarsi a teatri; 
 
  e) ottenere nuove licenze di esercizio teatrale, o la  rinnovazione
di quelle  concesse  per  rappresentazioni  teatrali  in  locali  non
destinati esclusivamente a tale genere di spettacoli;  debbono  farne
domanda su carta da bollo da lire  sei  diretta  al  Ministero  della
cultura popolare per il tramite del prefetto.