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LEGGE 30 dicembre 1937, n. 2358

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, contenente modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. (037U2358)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 1-2-1938
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E convertito in legge il R. decreto-legge  14  luglio  1937-XV,  n.
1666 contenente modificazioni all'ordinamento del notariato  e  degli
archivi notarili, con le seguenti modificazioni: 
 
  Gli articoli 14 e 18 sono sostituiti dai seguenti: 
 
  « Art. 14. -  Fermo  il  disposto  dell'art.  147  della  legge  16
febbraio 1913, n. 89, e' vietato al notaro  di  fare  concorrenza  ai
collegai  servendosi  dell'opera  di  procacciatori  di  clienti,  di
richiami, di pubblicita', o di qualunque altro mezzo  non  confacente
al decoro ed al prestigio della classe notarile. 
 
  « Fermo il disposto dell'art. 26 della legge anzidetta, e'  vietato
inoltre al notaro di esercitare le  sue  funzioni,  malgrado  ne  sia
richiesto, nei giorni festivi e nei giorni di mercato in  altra  sede
notarile alla quale siano assegnati non piu' di due posti, qualora il
titolare o uno  dei  titolari  vi  abbia  permanente  dimora.  Questo
divieto non si applica agli atti di ultima volonta' ne' quando ostino
per il titolare o i titolari suddetti motivi  di  incompatibilita'  o
impedimenti   derivanti   da    malattia,    congedo,    sospensione,
inabilitazione, ed interdizione. 
 
  « II notaro  che  contravviene  alle  disposizioni  dei  due  commi
precedenti e' punito a norma del citato art. 147 ». 
 
  « Ant. 18. - Al notaro e' dovuto: 
 
a) per gli atti di cui all'art. 1, numeri 1  e  2,  l'onorario  fisso
   stabilito, per gli atti di  valore  indeterminabile,  nell'art.  4
   della tariffa allegata alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nelle
   successive modificazioni; 
 
b) per gli atti di cui all'art. 1, n. 3, l'onorario fisso  di  L.  10
per ciascun libro; 
 
c) per gli atti di cui all'art. 1, n. 4, l'onorario ad ore  stabilito
nell'art. 13 della detta tariffa e sue modificazioni; 
 
d) per gli atti di cui all'art. 1, n. 5, l'onorario fisso  come  alla
   lett. a)  se  trattisi  di  copie  od  estratti  di  documenti,  e
   l'onorario ad ore come alla lett.  c)  se  trattisi  di  copie  od
   estratti di libri e registri commerciali. 
 
  « Il diritto di inscrizione a repertorio  di  cui  all'art.  4  del
Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, convertito nella legge
18 dicembre 1927, n. 2384, e' dovuto,  per  gli  atti  indicati  alla
lett. b), nella misura di L. 2. La  quota  di  tale  diritto  che  il
notaro deve versare all'archivio e' stabilita in L. 1 ». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
incerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 30 dicembre 1937 - Anno XVI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                         MUSSOLINI - SOLMI - DI REVEL 
 
  Visto, il Guardasigilli: SOLMI