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REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1937, n. 2179

Estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea. (037U2179)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 31 marzo 1938, n. 610 (in G.U. 01/06/1938, n. 123).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 22-1-1938
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto 19 aprile 1923-I, n. 850; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  estendere   ai
cittadini divenuti invalidi e agli orfani e congiunti  dei  cittadini
che in servizio militare non isolato all'estero prestato  dopo  il  5
maggio 1936-XIV sono caduti in dipendenza di operazioni militari,  le
varie provvidenze emanate a favore degli  invalidi,  degli  orfani  e
congiunti dei caduti  della  guerra  nazionale  1915-18,  nonche'  di
estendere  ai  cittadini  che  in  servizio  militare   non   isolato
all'estero  prestato  dopo  la  data  suddetta  hanno  partecipato  a
relative operazioni militari le varie provvidenze emanate a favore di
coloro che prestarono servizio come  combattenti  durante  la  guerra
nazionale predetta; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato  per  l'interno,
per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per
la guerra, per l'educazione nazionale, per  i  lavori  pubblici,  per
l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni della legge  25  marzo  1917,  n.  481,  istitutiva
dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza  degli  invalidi
della guerra e delle leggi 21 agosto 1921, numero 1312, e 3  dicembre
1925-IV,  n.  2151,  sull'assunzione  obbligatoria  al  lavoro  degli
invalidi  stessi   ed   ogni   altra   disposizione   legislativa   e
regolamentare che alle predette leggi si colleghi  e  che,  comunque,
concerna la protezione ed assistenza degli invalidi di  guerra,  sono
estese, in quanto applicabili, ai cittadini che in servizio  militare
non isolato  all'estero  sono  divenuti  invalidi  in  dipendenza  di
operazioni militari e  a  favore  dei  quali  siano  stati  liquidati
pensioni od assegni privilegiati di  guerra,  in  applicazione  delle
norme vigenti sulle pensioni di guerra.