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REGIO DECRETO-LEGGE 23 novembre 1936, n. 2523

Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo. (036U2523)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 30 dicembre 1937, n. 2650 (in G.U. 12/03/1938, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1955)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 1-7-1937
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1931-IX, n. 371, che  istituisce
il Commissariato per il turismo ed i successivi R.  decreto-legge  21
novembre 1934-XIII, n. 1851, e R. decreto  24  giugno  1935-XIII,  n.
1009, che ne trasferiscono le attribuzioni al Sottosegretariato prima
e successivamente al Ministero per la stampa e la propaganda; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di emanare norme per  la
disciplina delle aziende che si occupano  di  viaggi  e  di  turismo,
secondo la  mozione  approvata  dalla  Corporazione  dell'ospitalita'
nella sua prima sessione; 
 
  Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di
Stato, in data 12 dicembre 1931-X circa la vigilanza ed il  controllo
sulle agenzie di viaggio e sugli uffici di turismo; 
 
  Visto il testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza  approvato
con R. decreto 18 giugno 1931-IX,  n.  773,  od  il  regolamento  per
l'esecuzione della legge  di  pubblica  sicurezza  approvato  con  R.
decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
stampa e la propaganda, di concerto con i Ministri Segretari di Stato
per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia,  per
le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le aziende che, disponendo di una organizzazione adeguata, prestano
mediante  compenso  l'assistenza  turistica  ai   viaggiatori,   sono
distinte in tre categorie: 
 
  Categoria A - Uffici viaggi e turismo; 
 
  Categoria B - Uffici turistici; 
 
  Categoria C - Uffici di navigazione. 
 
  Per «assistenza turistica» ai fini del presente decreto,  s'intende
lo svolgimento  di  tutte  o  di  alcune  delle  operazioni  indicate
nell'articolo seguente.