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REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1936, n. 2467

Diritto di preferenza nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti. (036U2467)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 10 giugno 1937, n. 1029 (in G.U. 10/07/1937, n.158).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 18-3-1937
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100; 
 
  Visti i Regi decreti  7  febbraio  1926-IV,  n.  269,  che  approva
l'ordinamento fondiario per l'Eritrea; 23 novembre 1931-X,  n.  1553,
sulla valorizzazione agricola delle pendici orientali  dell'altopiano
eritreo; 8 giugno 1911, n. 820, sulla messa  in  valore  dei  terreni
disponibili nella Somalia Italiana; 24 gennaio 1929-XII, n. 226,  che
reca modificazioni all'ordinamento per le concessioni agricole  nella
Somalia Italiana; 
 
  Considerato  che  coloro  che  hanno  partecipato  in  qualita'  di
combattenti  alle  operazioni  militari  nei  territori   dell'Africa
Orientale debbano essere a chiunque altro preferiti nel colonizzare i
territori stessi; 
 
  Riconosciuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Nella concessione delle terre dell'Africa  Orientale  italiana  che
saranno destinate alla colonizzazione agraria in tutte le  sue  varie
forme, hanno diritto di assoluta preferenza, fra i richiedenti di uno
stesso lotto, coloro  che  hanno  ivi  partecipato,  in  qualita'  di
combattenti, alle operazioni militari, sempre che siano  in  possesso
dei requisiti prescritti. 
 
  Il  presente  decreto  sara'  presentato  al  Parlamento   per   la
conversione in legge. Il  Ministro  proponente  e'  autorizzato  alla
presentazione del relativo disegno di legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 19 dicembre 1936 - Anno XV. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                 Mussolini - Lessona. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 febbraio 1937 - Anno XV 
 
  Atti del Governo, registro 382, foglio 145. - Mancini.