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REGIO DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1936, n. 2081

Nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale. (036U2081)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/1936.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 giugno 1937, n. 1002 (in G.U. 08/07/1937, n.156).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 12-12-1936
al: 7-1-1975
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Viste le convenzioni per l'esercizio di servizi marittimi stipulate
dai Ministero delle comunicazioni con le Societa': 
 
  «Italia» - Flotte  riunite  Cosulich,  Lloyd  Sabaudo,  Navigazione
Generale, con sede in Genova; 
 
  «Cosulich»  -  Societa'  Triestina  di  navigazione,  con  sede  in
Trieste; 
 
  «Lloyd Triestino»  -  Flotte  riunite  Lloyd  Triestino,  Marittima
Italiana. «Sitmar», con sede in Trieste; 
 
  «Tirrenia» - Flotte riunite Florio, Citra, con sede in Napoli; 
 
  «Compagnia Adriatica di navigazione», con sede in Venezia; 
 
  «Navigazione Libera Triestina S. A.», con sede in Trieste; 
 
  «Societa' Veneziana di navigazione a vapore», con sede in Venezia; 
 
  «Adria» - Societa' anonima marittima di navigazione,  con  sede  in
Fiume; 
 
  «Societa' Sarda di navigazione», con sede in Roma; 
 
  Vista la dichiarazione IX della Carta del Lavoro; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed  assoluta  di  provvedere  ad  un
nuovo assetto dei servizi  delle  grandi  linee  di  navigazione,  di
preminente importanza per l'economia nazionale, che li  coordini  con
opportuna suddivisione per settori di traffico  in  modo  da  evitare
dannose interferenze: 
 
  Ritenuta l'opportunita' di affidare l'esercizio dei servizi  stessi
a nuove societa' per azioni, alle  quali  possano  partecipare  tanto
pubblici enti quanto enti o persone private; 
 
  Ritenuto che sono intervenuti accordi con le  Societa'  attualmente
esercenti  per  l'assunzione  delle  loro  flotte  da   parte   delle
costituenti Societa'; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo  del  Governo,  di  concerto  coi  Ministri
Segretari di Stato per le comunicazioni, per  le  finanze  e  per  la
grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  -  Col  31  dicembre  1936-XV  cessano  di  aver  vigore  tutte  le
convenzioni  per  l'esecuzione  di  servizi  Marittimi  sovvenzionati
stipulate dal  Ministero  delle  comunicazioni  con  le  Societa'  di
navigazione sotto indicate: 
 
  «Italia» - Flotte  riunite  Cosulich,  Lloyd  Sabaudo,  Navigazione
Generale, con sede in Genova; 
 
  «Cosulich»  -  Societa'  Triestina  di  navigazione,  con  sede  in
Trieste; 
 
  «Lloyd Triestino»  -  Flotte  riunite  Lloyd  Triestino,  Marittima
Italiana. «Sitmar», con sede in Trieste; 
 
  «Tirrenia» - Flotte riunite Florio, Citra, con sede in Napoli; 
 
  «Compagnia Adriatica di navigazione», con sede in Venezia; 
 
  «Navigazione Libera Triestina S. A.», con sede in Trieste; 
 
  «Societa' Veneziana di navigazione a vapore», con sede in Venezia; 
 
  «Adria» - Societa' anonima marittima di navigazione,  con  sede  in
Fiume; 
 
  «Societa' Sarda di navigazione», con sede in Roma;