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REGIO DECRETO 23 dicembre 1935, n. 2552

Proroga al 31 dicembre 1936 delle disposizioni del R. decreto 1 dicembre 1930, n. 1644, relative alla disciplina delle denunzie e dei contributi sindacali obbligatori. (035U2552)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-4-1936
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  In virtu' delle facolta' a Noi delegate dall'art. 23 della legge  3
aprile 1926, n. 563; 
 
  Ritenuta la necessita' di prorogare al 31 dicembre  1936  le  norme
relative alle denuncie ed ai contributi sindacali obbligatori; 
 
  Sentita  la  Commissione  consultiva  per   la   disciplina   delle
contribuzioni sindacali; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro  Segretario  di  Stato  per  le  corporazioni  e  per
l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia,  per
le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono prorogate al 31 dicembre 1936 le disposizioni del  R.  decreto
1° dicembre 1930, n. 1644, relative alla disciplina delle denuncie  e
dei contributi sindacali obbligatori. 
 
  E' altresi' prorogato l'art. 2 del R. decreto 20 dicembre 1934,  n.
2299, che fissa la misura del contributo a carico dei proprietari  di
fabbricati in L. 0,20 per  ogni  cento  lire  di  reddito  imponibile
accertato ai fini dell'imposta sui fabbricati, con un  minimo  di  L.
0,50.