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REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1935, n. 1952

Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate. (035U1952)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 19 marzo 1936, n. 508 (in G.U. 08/04/1936, n.82).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 23-11-1935
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza  approvato
con decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
 
  Riconosciuta la necessita' e l'urgenza  di  dettare  norme  per  la
disciplina del servizio delle guardie particolari giurate; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno,  di  concerto  col
Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il servizio delle guardie  particolari  giurate  nominate  a  sensi
degli articoli 133 e seguenti del testo unico della legge di  P.  S.,
approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e'  posto  sotto  la
diretta vigilanza del questore. 
 
  Resta ferma la competenza del prefetto per quanto concerne la  loro
nomina ed il rilascio della licenza richiesta dal testo  unico  delle
leggi di P. S. e dal relativo regolamento.