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REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935, n. 1071

Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (035U1071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 gennaio 1936, n. 73 (in G.U. 01/02/1936, n. 26).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/1967)
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Testo in vigore dal: 17-7-1935
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore
approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592; 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' assoluta ed urgente di apportare modifiche e
aggiornamenti al suddetto testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione
superiore; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
educazione nazionale, di concerto con quelli per  l'interno,  per  le
finanze e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo; 
 
                               Art. 1. 
 
  E' abolita  la  distinzione  fra  i  Regi  istituti  di  istruzione
superiore di cui alla tabella A annessa al testo  unico  delle  leggi
sulla istruzione superiore e quelli di cui alla tabella B annessa  al
testo unico medesimo. 
 
  I contributi delle Provincie, dei Comuni e dei Consigli provinciali
dell'economia corporativa, stabiliti in base alle convenzioni per  il
mantenimento dei suddetti Istituti di cui alla tabella B,  anche  nel
caso  che  esse  convenzioni  siano  state  stipulate  e  non  ancora
approvate  come  pure  nel  caso  che  siano  scadute  e  non  ancora
rinnovate, sono consolidati nella misura  fissata  nelle  convenzioni
medesime, e sono devoluti allo Stato. I professori di ruolo  in  essi
Istituti sono a carico dello Stato. 
 
  Con  successivi  decreti  Reali,  su  proposta  del  Ministro   per
l'educazione nazionale di concerto con quello delle finanze,  saranno
determinati per gli Istituti medesimi: 
 
  a) le Facolta' e le Scuole di cui e' costituito ciascun Istituto; 
 
  b) il ruolo organico dei professori per ciascuna Facolta' e Scuola; 
 
  c)  il  contributo  che  lo  Stato  potra'  corrispondere  per   il
funzionamento  di  ciascun  Istituto,  pari   alla   differenza   fra
l'ammontare dei contributi  dello  Stato  e  degli  Enti,  giusta  le
anzidette convenzioni per il  mantenimento  di  ciascun  Istituto,  e
l'ammontare  della  spesa  per  il  relativo   ruolo   organico   dei
professori; 
 
  d) la decorrenza del nuovo ordinamento per quanto si  attiene  alle
disposizioni del presente articolo. 
 
  Con  gli  stessi  decreti  Reali  saranno  stabilite  le  opportune
disposizioni circa l'onere della quiescenza per i professori dei Regi
istituti superiori d'ingegneria di Torino e di Genova. 
 
  Rimangono fermi gli obblighi degli altri  Enti  e  dei  privati  in
favore  degli  Istituti,  quali  risultano  in  base   alle   vigenti
convenzioni. Rimangono altresi' ferme le particolari convenzioni  per
il mantenimento di posti di professore in aggiunta ai ruoli organici,
dovendo per tali posti applicarsi il secondo comma dell'art.  63  del
testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. 
 
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  presente  articolo  sono   da
considerare, per i Regi istituti superiori di  scienze  economiche  e
commerciali,  i  contributi  cui  gli  Enti  sono  obbligati   giusta
l'articolo 297 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. 
 
  Agli effetti del collocamento nei quadri di  classificazione  degli
stipendi il servizio di professore gia' prestato nei Regi istituti di
cui  alla  tabella  B  annessa  al  testo  unico  delle  leggi  sulla
istruzione superiore sara' considerato come se fosse  stato  prestato
nei Regi istituti di cui  alla  tabella  A  annessa  al  testo  unico
medesimo. Rimangono a carico degli Istituti gli assegni personali che
siano stati eventualmente attribuiti ai sensi  dell'art.  33,  ultimo
comma, del R. decreto 30 settembre 1923-I, n. 2102, e dell'art.  102,
secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.