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REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1935, n. 948

Facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale. (035U0948)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1935.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 febbraio 1936, n. 302 (in G.U. 07/03/1936, n. 56).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 18-1-1935
al: 17-4-1939
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 24 dicembre 1925,  n.  2263,  sulle  attribuzioni  e
prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato; 
 
  Vista la legge 6 luglio 1933,  n.  999,  sull'ordinamento  organico
dell'Eritrea e della Somalia Italiana; 
 
  Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 36, che ha  istituito
un Alto Commissario per le Colonie dell'Africa Orientale; 
 
  Visto il R.  decreto  17  dicembre  1931,  n.  1786,  e  successive
modifiche,  sull'ordinamento  militare  del  Regio  corpo  di  truppe
coloniali dell'Eritrea; 
 
  Visto il decreto  Luogotenenziale  19  maggio  1918,  n.  776,  che
approva le tabelle organiche del Regio corpo delle  truppe  coloniali
della Somalia, e successive modifiche; 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2; 
 
  Ritenuta l'urgente necessita'  di  provvedere  alla  difesa  ed  al
riordinamento, dei nostri territori coloniali dell'Africa Orientale; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, e Ministro per le colonie, per la guerra, per la marina e  per
l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per provvedere alla difesa ed al rafforzamento dei nostri territori
coloniali dell'Africa  Orientale,  all'emanazione  e  modifica  degli
ordinamenti  nonche'  alla  riorganizzazione  dei  pubblici   uffici,
istituti e circoscrizioni territoriali  dei  suddetti  territori,  il
Governo del Re fino al  31  dicembre  1938  ha  facolta'  di  emanare
disposizioni aventi vigore di legge.