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REGIO DECRETO 6 dicembre 1934, n. 2384

Modifiche allo statuto della Regia università di Padova. (034U2384)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 7-4-1935
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Padova, approvato  con
R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2133 e modificato con Regi decreti  13
ottobre 1927, n. 2226, 31 ottobre 1929, n. 2480, 30 ottobre 1930,  n.
1915, 1° ottobre 1931, n. 1486 e 27 ottobre 1932, n. 2097; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  Autorita'
accademiche della Regia universita' predetta; 
 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore
approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1816; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo  statuto  della  Regia  universita'  di  Padova,   approvato   e
modificato  con  i  Regi  decreti  sopraindicati,  e'   ulteriormente
modificato nel modo seguente: 
 
  Art. 1: 
 
  I. Nell'elenco delle Facolta' la  denominazione  della  «Scuola  di
scienze politiche e sociali» e' modificata in quella di «Facolta'  di
scienze politiche». 
 
  Questa nuova denominazione s'intende riprodotta in tutti i casi nei
quali e' fatta menzione della Scuola suddetta. 
 
  II. Nell'elenco delle Scuole di perfezionamento della  Facolta'  di
medicina e chirurgia e' aggiunta la «Scuola di radiologia». 
 
  Art. 17: 
 
  I. La denominazione dell'insegnamento  di  «economia  politica»  e'
modificato in quella di «economia generale e corporativa». 
 
  Questa nuova denominazione s'intende riprodotta in tutti i casi nei
quali e' fatta menzione dell'insegnamento suddetto. 
 
  II. Alla fine dell'articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti: 
 
  25) diritto privato albanese; 
 
  26) diritto pubblico albanese; 
 
  27) diritto e procedura penale albanese; 
 
  28) procedura civile albanese; 
 
  29) storia del diritto albanese. 
 
  Dopo l'art. 24 e' aggiunto il seguente: 
 
  «Art. 25: 
 
  Gli  studenti   di   nazionalita'   albanese   potranno   includere
liberamente  nel  loro  piano  di  studi   gl'insegnamenti   elencati
nell'art. 17 ai numeri da 25  a  29;  non  potranno  pero'  sostenere
l'esame di diritto privato albanese, ove non abbiano superato l'esame
di istituzioni di diritto privato; ne' gli esami di diritto  pubblico
albanese, di diritto e procedura penale albanese, di procedura civile
albanese, ove non  abbiano  superato  gli  esami  di  istituzioni  di
diritto   privato,   di   diritto   costituzionale   e   di   diritto
internazionale; ne' l'esame di storia del diritto albanese,  ove  non
abbiano superato l'esame di storia e istituzioni di diritto romano. 
 
  Gli studenti di altre nazionalita' non potranno  sostenere  l'esame
di diritto privato albanese,  ove  non  abbiano  superato  quelli  di
diritto  civile  e  commerciale,  ne'  l'esame  di  diritto  pubblico
albanese ove non abbiano superati quelli di  diritto  costituzionale,
amministrativo e internazionale; ne' l'esame di diritto  e  procedura
penale  albanese  ove  non  abbiano  superato  quello  di  diritto  e
procedura penale; ne' l'esame di procedura civile  albanese  ove  non
abbiano superato quello di procedura civile; ne'  l'esame  di  storia
del diritto albanese ove non abbiano superato quello  di  storia  del
diritto italiano». 
 
  Per l'aggiunzione del detto articolo e' modificata  la  numerazione
degl'insegnamenti successivi e dei loro riferimenti. 
 
  Art. 47 (gia' 46). 
 
  Le denominazioni  degl'insegnamenti  di  «economia  e  legislazione
agraria», di cui al numero 17, e  di  «economia  e  legislazione  dei
mezzi di comunicazione e  di  trasporto»,  di  cui  al  n.  18,  sono
modificate rispettivamente in quelle di «legislazione agraria»  e  di
«legislazione dei mezzi di comunicazione e di trasporto». 
 
  Queste nuove denominazioni s'intendono riprodotte in tutti  i  casi
nei quali e' fatto cenno degli insegnamenti suddetti. 
 
  Art. 106 (gia' 105). 
 
  Alla fine dell'articolo e' aggiunta la parola «radiologia». 
 
  Art. 125 (gia' 124). 
 
  Alla fine dell'articolo e' aggiunto quanto segue: 
 
  «12.  Scuola  di  radiologia   che   conferisce   il   diploma   di
«specializzazione in radiologia». 
 
  Art. 126 (gia' 125). 
 
  Dopo la Scuola di neurologia e' inserita la  Scuola  di  radiologia
con il relativo programma: 
 
                       «Scuola di radiologia. 
 
                    (Durata del corso anni due). 
 
  Anno 1°: 
 
  fisica delle radiazioni; 
 
  anatomia radiologica; 
 
  tecnica radiologica; 
 
  semeiotica e diagnostica radiologica medica; 
 
  semeiotica e diagnostica radiologica chirurgica. 
 
  Anno 2°: 
 
  semeiotica e diagnostica radiologica medica; 
 
  semeiotica e diagnostica radiologica chirurgica; 
 
  röntgenterapia; 
 
  radiumterapia; 
 
  terapia radio chirurgica; 
 
  terapia fisica. 
 
  E' obbligatorio l'internato per due anni nel gabinetto  radiologico
della clinica medica e in quello della clinica chirurgica». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 6 dicembre 1934 - Anno XIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                              Ercole. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1935- Anno XIII 
 
  Atti del Governo, registro 357, foglio 138. - Mancini.