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REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1935, n. 68

Adozione di speciali macchine per la raccolta delle giuocate del lotto. (035U0068)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 8 aprile 1935, n. 761 (in G.U. 05/06/1935, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 7-3-1935
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico  delle  leggi  sul  lotto,  approvato  con  R.
decreto 29 luglio 1925, n. 1450; 
 
  Visto il regolamento sul servizio del lotto  e  sul  personale  dei
banchi, approvato con R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601; 
 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza assoluta di adottare un  sistema
per la raccolta delle giuocate del lotto mediante  speciali  tipi  di
raccoglitori-distributori meccanici ed automatici, all'uopo  studiati
e preparati; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' autorizzata la  raccolta  di  giuocate  del  lotto  a  mezzo  di
macchine automatiche distributrici di bollette a  prezzo  determinato
fuori dei locali dei banchi. 
 
  La  gestione  di  tale  servizio   puo'   essere   esercitata   sia
direttamente dall'Amministrazione con funzionari delle Intendenze  di
finanza e sia a mezzo dei ricevitori del lotto. 
 
  Le sedi  e  le  localita'  in  cui  verranno  posti  in  uso  detti
apparecchi saranno  determinate  con  decreti  del  Ministro  per  le
finanze, il quale resta altresi'  autorizzato  ad  emanare  tutte  le
norme complementari integrative e regolamentari che si  presenteranno
necessarie per la esecuzione del provvedimento ed alla  coordinazione
delle norme stesse con le speciali disposizioni vigenti in materia. 
 
  Il  presente  decreto  sara'  presentato  al  Parlamento   per   la
conversione  in  legge;  Il  Ministro  proponente  e'  autorizzato  a
presentare il relativo disegno di legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi o  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 21 gennaio 1935 - Anno XIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                     MUSSOLINI - JUNG 
 
  Visto, il Guardasigilli: SOLMI. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 febbraio 1935 - Anno XIII 
 
  Atti del Governo, registro 356, foglio 102. - MANCINI.