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REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1187

Provvedimenti per la Regia guardia di finanza. (034U1187)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/08/1934.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 aprile 1935, n. 568 (in G.U. 13/05/1935, n. 112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1961)
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Testo in vigore dal: 18-5-1957
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il  R.  decreto  legislativo  14  giugno  1923,  n.  1281,  e
successive modificazioni, sull'ordinamento  della  Regia  guardia  di
finanza; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta  la  necessita'   urgente   ed   assoluta   di   apportare
modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti la  Regia
guardia di finanza; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze: 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' istituita per i sottufficiali della Regia guardia di finanza  la
posizione di servizio sedentario.((3a)) 
 
  Potranno godere di tale posizione 160 marescialli  maggiori  e  190
altri sottufficiali di minor grado, compresi nel contingente generale
del Corpo previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 24  luglio  1931,
n. 1223, convertito in legge 21 dicembre 1931, n. 1710. 
 
  I sottufficiali della  posizione  di  servizio  sedentario  saranno
adibiti presso i Comandi del Corpo e ai servizi interni delle  dogane
o alla reggenza di uffici doganali di ultima classe. 
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AGGIORNAMENTO (3a) 
  La L. 17 aprile 1957, n. 260 ha disposto (con l'art. 10,  comma  1)
che "La posizione di servizio sedentario per  i  sottufficiali  della
Guardia di finanza, istituita con regio decreto-legge 5 luglio  1934,
n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, e' soppressa".