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REGIO DECRETO 11 dicembre 1933, n. 2421

Facoltà al Ministro per le corporazioni di stabilire le norme per l'uso di materiali, apparecchi e dispositivi non previsti dalla legge 9 luglio 1926, n. 1331, e dalle altre norme vigenti in materia relative all'Associazione nazionale per il controllo della combustione. (033U2421)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/1934
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 23-5-1934
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331,  che  costituisce
l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione; 
 
  Visto il R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, col quale fu  approvato
il relativo regolamento; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Nei  casi  in  cui,  agli  effetti  della  prevenzione  contro  gli
infortuni sul lavoro regolata dal R. decreto-legge 9 luglio 1926,  n.
1331, si debba  accertare  l'idoneita'  di  materiali,  apparecchi  e
dispositivi che non rientrino nelle ipotesi previste dalle  norme  in
vigore, il Ministro per le corporazioni, inteso il  Comitato  tecnico
dell'Associazione  nazionale  per  il  controllo  della  combustione,
stabilira' le norme da applicare. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 11 dicembre 1933 - Anno XII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                           Mussolini. 
 
  Visto, il Guardasigilli: De Francisci. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 maggio 1934 - Anno XII 
 
  Atti del Governo, registro 347, foglio 13. - Mancini.