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REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2376

Modifiche allo statuto della Regia scuola superiore di architettura di Roma. (033U2376)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 23-3-1934
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia scuola superiore di  architettura  di
Roma, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2837, e modificato
con Regi decreti 31 ottobre 1929, numero 2478, 30  ottobre  1930,  n.
1775, e 27 ottobre 1932, n. 2095; 
 
  Vedute le nuove proposte di  modifiche  avanzate  dalle  Autorita',
accademiche della Regia scuola superiore d'architettura predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 28  agosto  1931,  n.  1227,  convertito
nella legge 16 giugno 1932, n. 812; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della Regia scuola  superiore  d'architettura  di  Roma,
approvato e modificato con i Regi decreti suddetti, e'  ulteriormente
modificato nel modo seguente: 
 
  Le norme del titolo III, comprendenti gli articoli  26  a  28  sono
sostituite dalle seguenti, che comprendono  gli  articoli  26  a  33,
intendendosi in conseguenza modificata la numerazione degli  articoli
successivi e dei loro riferimenti: 
 
                     «Scuole di perfezionamento. 
 
                              Art. 26. 
 
  E' istituita presso la Regia scuola superiore di  architettura  una
Scuola di perfezionamento per lo studio  dei  monumenti,  avente  per
scopo generale la conoscenza artistica e la cultura storica e tecnica
con criteri scientifici sull'architettura monumentale,  e  per  scopo
specifico la preparazione del personale di architetti per gli  uffici
della Regia sopraintendenza ai monumenti. 
 
  Il Consiglio della Scuola di  perfezionamento  per  lo  studio  dei
monumenti e' costituito dei professori che  insegnano  le  discipline
indicate nell'articolo seguente. 
 
  Direttore della Scuola e' il professore di rilievi e  restauro  dei
monumenti. 
 
                              Art. 27. 
 
  Il corso della Scuola dura un anno. 
 
  Alla Scuola possono iscriversi i laureati in architettura. 
 
  Le materie che compongono il corso della Scuola sono  le  seguenti,
in prosecuzione ed a complemento  di  quelle  impartite  nella  Regia
scuola superiore di architettura: 
  studio storico-tecnico-artistico dei monumenti; 
  nozioni di archeologia e tecnica degli scavi archeologici; 
 
  rilievi e restauro dei monumenti. 
 
  I predetti  studi  possono  essere  integrati  da  brevi  corsi  di
conferenze su nozioni legislative riguardanti  le  belle  arti  e  su
altri speciali argomenti, da visite ed escursioni. 
 
                              Art. 28. 
 
  Dopo gli esami di profitto sulle singole materie  gl'iscritti  alla
Scuola sostengono un esame di diploma consistente  nella  discussione
orale di una tesi da loro compilata.  A  coloro  che  hanno  superato
detto esame viene rilasciato uno speciale diploma. 
 
                              Art. 29. 
 
  E'  istituita  altresi'  presso  la  Regia  scuola   superiore   di
architettura, in accordo con la Regia scuola  d'ingegneria  di  Roma,
una Scuola di perfezionamento in urbanistica che  e'  comune  ai  due
Istituti. 
 
  Il Consiglio della Scuola  di  perfezionamento  in  urbanistica  e'
costituito  dei  professori  che  insegnano  le  discipline  indicate
nell'articolo seguente. 
 
  Direttore della Scuola e il piu' anziano in  grado  degl'insegnanti
predetti. 
 
                              Art. 30. 
 
  Il corso degli studi della Scuola ha la durata di un anno. 
 
  Alla Scuola possono iscriversi i  laureati  in  architettura  ed  i
laureati in ingegneria. 
 
  Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 
 
  1° elementi di  urbanistica  (per  coloro  che  non  hanno  seguito
l'insegnamento e superato l'esame durante il corso per la laurea); 
 
  2° applicazioni urbanistiche; 
 
  3° traffico ed impianti urbanistici; 
 
  4° legislazione urbanistica. 
 
  A  complemento  dei  detti  insegnamenti  possono   essere   tenute
conferenze o cicli di conferenze su argomenti affini. 
 
                              Art. 31. 
 
  Alla fine del corso gli iscritti debbono sostenere e  superare  gli
esami di profitto e l'esame di diploma. 
 
  L'esame di diploma consiste nella discussione  di  un  progetto  di
piano regolatore o di particolare sistemazione edilizia, redatto  dal
candidato, ed inoltre nella discussione di una tesi orale concernente
una delle materie d'insegnamento. 
 
  Ai laureati  in  architettura,  che  abbiano  superato  l'esame  di
diploma, il direttore della Regia scuola  superiore  di  architettura
rilascia il diploma di perfezionamento. 
 
                              Art. 32. 
 
  Le Commissioni giudicatrici degli esami di profitto  e  di  diploma
sono composte rispettivamente di tre e di cinque membri scelti fra  i
professori o cultori delle discipline che si impartiscono in ciascuna
delle Scuole di perfezionamento. 
 
                              Art. 33. 
 
  Per  ciascuna  Scuola  di  perfezionamento  e'  dovuta   la   tassa
d'iscrizione in L. 200, da pagarsi alla Regia scuola di architettura,
oltre la tassa di diploma di L. 200 da versarsi all'erario». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 26 ottobre 1933 - Anno XI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                              Ercole. 
 
  Visto, il Guardasigilli: De Francisci. 
 
  Registrato alla Corte del conti, addi' 28 febbraio 1934 - Anno  XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 172. - Mancini.