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REGIO DECRETO 21 dicembre 1933, n. 1736

Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. (033U1736)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2022)
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Testo in vigore dal: 1-1-1934
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge  24  agosto  1933,  n.  1077,  col  quale
vennero rese esecutive le convenzioni sull'assegno bancario stipulate
a Ginevra il 19 marzo 1931; 
 
  Visti l'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e  l'articolo
unico della legge 4 giugno 1931, n. 659; 
 
  Sentito il parere della  Commissione  parlamentare  a  termini  del
predetto art. 2; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Alle disposizioni sull'assegno bancario  contenute  nel  Codice  di
commercio   sono   sostituite   le   norme   sull'assegno   bancario,
sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali  dell'Istituto  di
emissione, del Banco di Napoli e del Banco di  Sicilia,  allegate  al
presente  decreto  e   firmate,   d'ordine   Nostro,   dal   Ministro
Guardasigilli. 
 
  Le disposizioni sugli  assegni  circolari  e  sui  titoli  speciali
dell'Istituto di emissione, del  Banco  di  Napoli  e  del  Banco  di
Sicilia contenute in leggi speciali restano in vigore, in quanto  non
siano incompatibili con le norme anzidette.