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REGIO DECRETO-LEGGE 24 agosto 1933, n. 1077

Esecutorietà delle Convenzioni stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931, fra l'Italia ed altri Stati, per l'unificazione del diritto cambiario. (033U1077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/1933
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 gennaio 1934, n. 61 (in G.U. 03/02/1934, n. 28).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/02/1934)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-9-1933
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di dare  esecuzione  nel
Regno alle Convenzioni stipulate a Ginevra  il  19  marzo  1931,  fra
l'Italia ed altri Stati, per l'unificazione del diritto cambiario; 
 
  Udito il Consiglio del Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri  e  per  le
corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di  Stato  per  la
grazia e giustizia e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Piena ed intera  esecuzione  e'  data  alle  seguenti  Convenzioni,
stipulate a Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 19 marzo 1931: 
 
  1° Convenzione contenente la legge uniforme  sull'assegno  bancario
(cheque), con Protocollo ed Allegati. Il Regio  Governo  si  riserva,
peraltro, di valersi della facolta' prevista agli articoli 2,  3,  4,
5, 6, 7, 9, 10, 14, 16 comma 2, 19, 20, 21 comma 2, 23, 25, 26, 29  e
30 dell'Allegato II; e dichiara che gli Istituti previsti all'art. 15
dello  stesso  Allegato  II  sono,   in   Italia,   le   «Stanze   di
compensazione»; 
 
  2° Convenzione per regolare alcuni conflitti in materia di  assegni
bancari, con Protocollo; 
 
  3° Convenzione relativa al diritto di bollo in materia  di  assegni
bancari, con Protocollo.