stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 29 giugno 1932, n. 2067

Norme interpretative del R. decreto 18 luglio 1930, n. 1455, relativo alle industrie fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa della Nazione. (032U2067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/04/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 26-4-1933
al: 14-5-1946
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488,  che  da'
facolta' al Governo del Re di determinare le  industrie  che  debbono
essere dichiarate  fondamentali  per  la  fabbricazione  di  prodotti
essenziali per la difesa della Nazione; 
 
  Visto il R. decreto 18 luglio 1930, n. 1455, concernente  il  primo
elenco delle industrie predette; 
 
  Ritenuto che si debbono intendere sottoposte  alla  disciplina  dei
richiamati decreti le attivita'  produttive  destinate  a  fornire  i
mezzi indispensabili all'esercizio delle  industrie  specificatamente
indicate  come  fondamentali  per  la   fabbricazione   di   prodotti
essenziali per la difesa della Nazione; 
 
  Considerato   pertanto   la   opportunita'   di    emanare    norme
interpretative atte a chiarire la effettiva portata del richiamato R.
decreto 18 luglio 1930, n. 1455; 
 
  Vista la proposta della Commissione suprema di difesa; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, e dei Ministri Segretari  di  Stato  per  la  guerra,  per  la
marina, per l'aeronautica e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Tra le industrie che dal R. decreto 18 luglio 1930, n.  1455,  sono
dichiarate fondamentali per la fabbricazione di  prodotti  essenziali
per la difesa della Nazione  si  debbono  intendere  comprese,  quali
attivita' produttive che forniscono alle  industrie  anzidette  mezzi
indispensabili   al   loro   esercizio:   l'industria    siderurgica;
l'industria dei refrattari; l'industria del materiali elettrici. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 29 giugno 1932 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                     MUSSOLINI - GAZZERA - SIRIANNI - BALDO - BOTTAI. 
 
  Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 aprile 1933 - Anno XI 
 
  Atti del Governo, registro 331, foglio 37. - MANCINI.