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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2060

Modifiche allo statuto della Regia università di Perugia. (032U2060)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 18-4-1933
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Perugia, approvato con
R. decreto 17 novembre 1927, n. 2802, e modificato con  Regi  decreti
20 settembre 1928, n. 2656, 25 ottobre  1928,  n.  2831,  30  ottobre
1930, n. 1862, e 1° ottobre 1931, n. 1409; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della Regia universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n.
2102; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo  statuto  della  Regia  universita'  di  Perugia,  approvato   e
modificato  con  i  Regi  decreti  sopraindicati,  e'   ulteriormente
modificato nel modo seguente: 
 
   Art. 33. - All'insegnamento di «istituzioni di  diritto  privato»,
di cui al n. 8, e' aggiunta l'indicazione «(biennale)». 
 
   Art. 43. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «I laureati in giurisprudenza, in  scienze  sociali  e  in  scienze
economiche  e  commerciali  non  sono  tenuti   ad   osservare   tali
precedenze». 
 
   Art.  48.  -  Nell'elenco  degl'insegnamenti  della  Facolta'   di
medicina e chirurgia  i  primi  quattro  sono  sostituiti  dai  sette
seguenti, modificandosi in conseguenza la numerazione dei  successivi
e dei loro riferimenti: 
 
  «1) fisica; 2) zoologia e anatomia  comparata;  3)  anatomia  umana
normale  sistematica  e  istologia;  4)  embriologia;   5)   anatomia
topografica; 6) chimica generale inorganica ed organica;  7)  chimica
biologica». 
 
   Art. 49. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «La durata dei singoli insegnamenti e' di tre anni per i  corsi  di
clinica medica e di clinica chirurgica; di due anni per  i  corsi  di
anatomia umana normale sistematica e istologia, di  chimica  generale
organica ed inorganica, di  fisiologia,  di  patologia  generale,  di
anatomia e istologia patologica e di clinica ostestrica-ginecologica;
di sei mesi per i corsi di odontoiatria, di otorinolaringoiatria e di
chimica biologica: di un anno per tutti gli altri». 
 
   Art. 50. - Sono aggiunti i seguenti commi: 
 
  «Agli effetti di quanto sopra gli esami  di  anatomia  una  normale
sistematica e istologia, di embriologia  e  di  anatomia  topografica
vengono computati per un unico esame. 
 
  Agli stessi effetti due esami sostenuti su insegnamenti  semestrali
vengono computati per uno». 
 
   Art. 52. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Gli studenti che non abbiano superato gli esami di anatomia  umana
normale  sistematica  e  istologia,  di  anatomia   topografica,   di
fisiologia e di patologia generale, non possono essere  ammessi  agli
esami delle cliniche generali e speciali». 
 
   Art. 56. - Nell'elenco delle esercitazioni  di  laboratorio  della
Scuola di farmacia e' inserita, col n. 1, quella di «preparazioni  di
chimica inorganica e saggi di chimica analitica qualitativa  per  via
secca», modificandosi in conseguenza numerazione delle  esercitazioni
successive. 
 
   Art. 58. - L'ultimo' comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «Gli studenti devono  inoltre  seguire  e  superare  l'esame  nelle
esercitazioni di cui ai numeri 2 a 6 e 8 dell'art. 56. 
 
  E' obbligatoria la frequenza alle esercitazioni di chimica organica
ed alle  preparazioni  di  chimica  inorganica  e  saggi  di  chimica
analitica qualitativa per via secca». 
 
   Art. 64. - L'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: 
 
  «Gli studenti inoltre  devono  seguire  e  superare  l'esame  nelle
esercitazioni di cui ai numeri 2, 4 e 8 dell'art. 56. E  obbligatoria
la frequenza alle preparazioni di  chimica  inorganica,  e  saggi  di
chimica analitica qualitativa per via secca». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta 'ufficiale delle leggi e dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1932 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                              ERCOLE. 
 
  Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 marzo 1933 - Anno XI 
 
  Atti del Governo, registro 330, foglio 116. - MANCINI.