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LEGGE 22 dicembre 1932, n. 2037

Conversione in legge del R. decreto legge 6 giugno 1932, n. 723, concernente provvedimenti per le industrie ed i commerci di Fiume. (032U2037)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 7-3-1933
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 giugno 1932,  n.  723,
concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume, con
la seguente modificazione: 
 
  All'art. 2 del decreto, alle parole: « interesse del 6 per cento  »
sono sostituite le altre: « interesse del 5 per cento ». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data- a Roma, addi' 22 dicembre 1932 - Anno XI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                            Mussolini - Jung - Acerbo 
 
  Visto, il Guardasigilli: De Francisci.