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REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1801

Modifiche allo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Torino. (031U1801)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 26-2-1932
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto  lo  statuto  del  Regio  istituto  superiore  di   medicina
veterinaria di Torino, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930,  n.
1972; 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche del Regio istituto predetto; 
  Veduto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172; 
  Veduto il regolamento approvato con il R. decreto 4 settembre 1925,
n. 1762; 
  Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; 
  Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; 
  Udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
  Lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria  di
Torino, approvato con R.  decreto  11  dicembre  1930,  n.  1972,  e'
ulteriormente modificato nel modo seguente: 
  Art. 2. - I. E' soppresso l'insegnamento di  «zoologia  generale  e
parassitologia» di cui al n. 1. 
  II. Le denominazioni degl'insegnamenti di «botanica applicata  alla
zooiatria»,  e  di  «patologia  generale   ed   anatomia   patologica
(ispezioni delle carni) (biennale)», di  cui  ai  nn.  4  e  9,  sono
modificate  rispettivamente  in  quelle  di  «botanica  bromatologica
veterinaria»  e  di  «patologia  generale  ed   anatomia   patologica
(biennale)». 
  III. Sono aggiunti i seguenti insegnamenti col numero per  ciascuno
segnato: 
  «1. Biologia generale; 
  17. Igiene generale sperimentale  veterinaria  ed  ispezione  delle
carni; 
  18. Zooeconomia; 
  19. Parassitologia e profilassi delle malattie  da  infestione  del
bestiame». 
  IV. E' aggiunto il seguente comma: 
  «I corsi di cui ai numeri 18 e 19 non portano l'obbligo  di  esame,
pero' gli studenti hanno facolta' di sostenerlo prima di  presentarsi
all'esame di laurea». 
  Art. 8. - L'ultimo comma e' sostituito col seguente: 
  «In ogni caso, per essere ammesso all'esame di laurea, lo  studente
deve essere in possesso  del  titolo  di  studi  medi  richiesto  per
l'immatricolazione negli Istituti superiori di medicina  veterinaria,
deve avere percorso almeno 4 anni di  studio  e  superato  tutti  gli
esami prescritti dal presente statuto anche se  provvisto  di  titolo
accademico conseguito all'estero. Il titolo di studi medi  dev'essere
stato conseguito tant'anni prima quanto  sono  quelli  pei  quali  si
concede l'abbreviazione». 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
  Dato a San Rossore, addi' 22 ottobre 1931 - Anno IX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 febbraio 1932 - Anno X 
  Atti del Governo, registro 317, foglio 13. - Mancini.