stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1754

Modifiche allo statuto della Regia università di Roma. (031U1754)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 17-2-1932
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della R. Universita' di Roma,  approvato  con  R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e modificato con  Regi  decreti  13
ottobre 1927, n. 2819, 20 settembre 1928, n. 3018, 31  ottobre  1929,
n. 2483, 30 ottobre 1930, n. 1828, e 1° ottobre 1931, n. 1329; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della R. Universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1837; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della R. Universita' di Roma, approvato e modificato con
i Regi decreti sopra citati, e'  ulteriormente  modificato  nel  modo
seguente: 
 
  Art. 171. - Sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
  I.  L'insegnamento  di  «anatomia  umana  normale   sistematica   e
topografica, istologia generale e speciale»,  di  cui  al  n.  6,  e'
sostituito  con  quello  di  «anatomia  umana  normale   sistematica,
istologia generale e speciale»; 
 
  II. L'insegnamento di «patologia coloniale», di cui al  n.  33,  e'
soppresso. 
 
  In conseguenza di tale soppressione e'  modificata  la  numerazione
degl'insegnamenti successivi; 
 
  III.  E'  aggiunto,  col.  n.  36,  l'insegnamento   di   «anatomia
topografica». 
 
  Art. 173. - Il comma b) e' cosi' modificato: 
 
  «b) una frequenza biennale per: 
 
  anatomia umana normale sistematica, istologia generale e speciale; 
 
  fisiologia umana; 
 
  anatomia patologica»; 
 
  Art. 174. - Il 2° comma e' modificato nel modo seguente: 
 
  «Lo studente e' libero di modificare il piano degli studi  proposto
dalla Facolta', purche' il  numero  complessivo  delle  materie  alle
quali s'iscrive e sulle quali deve  superare  gli  esami  durante  il
corso degli studi non sia inferiore a 24». 
 
  Art. 175. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Lo studente non potra' essere ammesso ad alcun esame  di  profitto
nelle cliniche generali e speciali, se non abbia superati  quelli  di
anatomia umana normale sistematica, istologia generale e speciale, di
fisiologia umana, di patologia generale e di anatomia topografica». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 22 ottobre 1931 - Anno IX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 gennaio 1932 - Anno X 
 
  Atti del Governo, registro 316, foglio 114. - Mancini.