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LEGGE 21 dicembre 1931, n. 1710

Conversione in legge, con aggiunte, del R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza. (031U1710)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1961)
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Testo in vigore dal: 12-1-1962
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223,
recante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza,
con l'aggiunta dei seguenti articoli: 
 
                            Art. 10-bis. 
 
  All'articolo 18 del R. decreto-legge 19 gennaio  1928,  numero  26,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "Le  funzioni  di  direttore  dei  conti  possono  essere  affidate
altresi' agli ufficiali mutilati od invalidi di  guerra  della  Regia
guardia di finanza, alla  data  della  pubblicazione  della  presente
legge, a riposo per raggiunti  limiti  di  eta',  purche'  non  siano
trascorsi sei mesi dall'avvenuto ricollocamento in congedo  e  sempre
quando conservino l'idoneita' fisica a ben disimpegnare  le  funzioni
cui devono essere adibiti, da accertarsi nei  modi  prescritti  dalle
disposizioni in vigore per i mutilati e invalidi di guerra. 
  "La riassunzione in servizio dei mutilati od invalidi di guerra per
le funzioni di cui ai precedenti commi, non puo' eccedere  la  durata
di quattro anni". 
 
                            Art. 14-bis. 
 
  Al "Fondo  massa  della  Regia  guardia  di  finanza"  e'  affidato
l'incarico di corrispondere  agli  ufficiali  del  Corpo  stesso  una
indennita', oltre  quella  che  e'  corrisposta  loro  dall'Opera  di
previdenza per il personale militare e civile dello Stato. 
  A tale effetto gli ufficiali sono soggetti ad una ritenuta a favore
del Fondo massa dell'uno per cento sullo stipendio lordo. 
  L'importo delle ritenute sara' corrisposto al Fondo  massa  con  le
stesse modalita' stabilite per il versamento del contributo all'Opera
di previdenza. 
 
                            Art. 14-ter. 
 
  ((...)). 
 
                           Art. 14-quater. 
 
  I proventi delle ritenute di cui all'art. 14-bis sono, per la parte
eccedente i  bisogni  normali  per  il  pagamento  delle  indennita',
impiegati con le stesse norme  stabilite  per  l'amministrazione  del
Fondo massa. 
  Possono essere altresi' impiegati in  prestiti  da  concedere  agli
ufficiali della Regia guardia di finanza soggetti a  ritenute,  nella
misura e con le norme che  saranno  approvate  dal  Ministro  per  le
finanze, su proposta del Consiglio d'amministrazione del Fondo massa. 
 
                         Art. 14-quinquies. 
 
  ((...)). 
 
                           Art. 14-series. 
 
  L'ammontare dell'indennita' e' stabilita provvisoriamente in misura
uguale a quella dell'indennita' corrisposta dall'Opera di previdenza,
ma puo' essere variata dal Ministro per le finanze  su  proposta  del
Consiglio di amministrazione. 
 
                          Art. 14-septies. 
 
  ((...)). 
 
                           Art. 14-octies. 
 
  La ritenuta di cui all'articolo  14-bis  dovra'  avere  inizio  dal
primo mese dell'esercizio finanziario in corso. Il  Ministro  per  le
finanze determinera' le quote da versare sino al 30 giugno  1932,  in
modo che il versamento  dell'intera  ritenuta  sia  effettuato  entro
l'esercizio finanziario. 
 
                           Art. 14-novies. 
 
  ((...)). 
 
                           Art. 14-decies. 
 
  Con decreto Reale da  emanare  su  proposta  del  Ministro  per  le
finanze, saranno stabilite tutte le altre norme  che  siano  ritenute
necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli
14-bis a 14-novies. 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
  Data a Roma, addi' 21 dicembre 1931 - Anno X 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
 
                                       Mussolini - Mosconi - Gazzera. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco.