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REGIO DECRETO 8 ottobre 1931, n. 1604

Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca. (031U1604)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/11/2008)
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Testo in vigore dal: 7-2-1932
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi 4 marzo 1877, n. 3706, e 11 luglio 1904, n. 378,  il
decreto-legge Luogotenenziale 29 aprile 1917, n.  698,  la  legge  24
marzo 1921, n. 312, i Regi decreti-legge 21 ottobre 1923, n. 2472, 21
ottobre 1923, n. 2726, 23 maggio 1924,  n.  921,  il  R.  decreto  15
febbraio 1925, n. 767, i Regi decreti-legge 24 maggio 1925, n.  1140,
15 ottobre 1925, n. 1924, e 20 novembre 1927, n. 2525,  la  legge  13
dicembre 1928, n. 2884, il R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, la
legge 8 luglio 1929, n. 1224, ed il R. decreto-legge 19 gennaio 1931,
n. 149; 
  Visto l'art. 5 del citato R. decreto-legge  20  novembre  1927,  n.
2525, che autorizza il Governo del Re a coordinare e riunire in testo
unico le disposizioni legislative in vigore sulla pesca; 
  Vista la legge 28 maggio 1931, n. 656, che autorizza il Governo del
Re a coordinare e riunire nel testo unico le disposizioni legislative
sulla pesca emanate posteriormente alla  entrata  in  vigore  del  R.
decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, e  fino  alla  pubblicazione
della stessa legge; 
  Udito il Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno,
per i lavori pubblici, per le  comunicazioni,  per  le  finanze,  per
l'educazione nazionale, per la giustizia e gli affari di culto, e per
le corporazioni; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
  E'  approvato  l'annesso  testo  unico  delle  leggi  sulla  pesca,
firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
  Dato a San Rossore, addi' 8 ottobre 1931 - Anno IX 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
 
Mussolini - Acerbo - Di Crollalanza - Ciano - Mosconi  -  Giuliano  -
                                                      Rocco - Bottai. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 gennaio 1932 - Anno X 
    Atti del Governo, registro 316, foglio 8. - Mancini.