stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1931, n. 1575

Esercizio delle linee della rete delle Ferrovie dello Stato. (031U1575)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 marzo 1932, n. 386 (in G.U. 02/05/1932, n. 101).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
Testo in vigore dal: 15-1-1932
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 7 luglio 1907,  n.  429,  riguardante  l'ordinamento
delle Ferrovie dello Stato, modificata dal R. decreto 28 giugno 1912,
n. 728, e successivamente dal  decreto  Luogotenenziale  20  febbraio
1916, n. 222; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed  assoluta  di  apportare,  alcune
modificazioni,  a  scopo  di  economie,  alle  norme   che   regolano
l'esercizio delle Ferrovie dello Stato; 
 
  Riconosciuta la convenienza generale di istituire, in alcuni  casi,
servizi di autotrasporti, in luogo dei servizi ferroviari; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per la guerra e
per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il  Ministro   per   le   comunicazioni,   sentito   il   Consiglio
d'amministrazione  delle  ferrovie  dello  Stato,  ha   facolta'   di
stabilire,  in  relazione  alle  esigenze  del  traffico,  i  servizi
ferroviari sulle linee esercitate dallo Stato. 
 
  E' altresi' autorizzato a sostituire parzialmente  o  totalmente  i
servizi ferroviari con servizi automobilistici.