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LEGGE 16 marzo 1931, n. 377

Norme per la coordinazione della legge sugli usi civici con quelle sulla bonifica integrale. (031U0377)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 16-5-1931
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Nei territori soggetti a bonifica idraulica di prima categoria e  a
trasformazione  fondiaria  di  pubblico  interesse  e'  riservata  al
Sottosegretario per la bonifica integrale l'approvazione del piano di
massima e l'assegnazione alle due  categorie  previste  dall'art.  11
della legge 16 giugno 1927,  n.  1766,  delle  terre  di  uso  civico
appartenenti ai Comuni, frazioni di  Comuni,  Universita',  ed  altre
Associazioni  agrarie  comunque  denominate,  in  deroga  anche  alla
disposizione dell'art. 3, n. 5, del R. decreto-legge 16 giugno  1927,
n. 1071, sui Consigli provinciali dell'economia. 
 
  Allo stesso Sottosegretario compete pure di modificare i  piani  di
massima approvati precedentemente alla pubblicazione  della  presente
legge, di provvedere alle  opere  di  sistemazione  e  trasformazione
necessarie alla razionale costituzione di unita'  fondiarie  ai  fini
dell'art. 13 della legge suddetta del 16 giugno 1927, n. 1766,  e  di
compilare ad opere compiute il  piano  di  ripartizione,  che  verra'
trasmesso ai commissari regionali per i successivi  provvedimenti  di
loro competenza.