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REGIO DECRETO 18 settembre 1930, n. 1959

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Pesaro ai sensi dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Ginestreto. (030U1959)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-4-1931
al: 10-10-1932
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 25 febbraio 1929, n. 285, col quale  il  comune
di Ginestreto e' stato aggregato al comune di Pesaro; 
 
  Visto che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto
Comune sono passati a  tutti  gli  effetti  dall'amministrazione  del
Regio   provveditorato   agli   studi   di   Ancona   alla    diretta
amministrazione del comune autonomo di Pesaro,  a  decorrere  dal  1°
agosto 1929; 
 
  Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col  quale  le
disposizioni contenute nel 3° e 4° comma  dell'art.  1  della  stessa
legge, per quanto riguarda i concorsi e  rimborsi  scolastici  dovuti
dallo Stato ai Comuni che  hanno  la  diretta  amministrazione  delle
scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate  dai
Regi provveditorati agli studi nei  Comuni  aggregati  ad  altri  che
abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole; 
 
  Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata  legge,  per  il
quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi  ai  Comuni
suddetti   sono   consolidati   nella   differenza   fra   la   spesa
effettivamente sostenuta per le scuole predette dalla Amministrazione
regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le  scuole  non
classificate e i contributi dovuti dai Comuni per  effetto  dell'art.
17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R.
decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722; 
 
  Visti gli atti trasmessi  del  Regio  provveditore  agli  studi  di
Ancona   dai   quali    risulta    che    nell'esercizio    1927-1928
quell'Amministrazione  scolastica  per  la  gestione   delle   scuole
elementari del comune di Ginestreto sostenne l'effettiva spesa di  L.
34.881; 
 
  Visto  che  nello  stesso  esercizio   finanziario   il   Ministero
dell'educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la  gestione
di scuole non classificate in detto Comune; 
 
  Visti i Regi decreti 29 marzo 1914, n. 538, 14 gennaio 1926, n. 430
e 13 ottobre 1927, n. 2746, coi quali, in applicazione  dell'art.  17
della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e  19  del  R.
decreto-legge 4  settembre  1925,  n.  1722,  furono  rispettivamente
consolidati e liquidati  a  carico  del  comune  di  Ginestreto,  ora
aggregato al comune di Pesaro,  i  corrispondenti  contributi  di  L.
2310,54, L. 2400 e L. 1200; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto  dallo
Stato  al  comune  di  Pesaro,  a  titolo  di  concorsi  e   rimborsi
scolastici, per la diretta amministrazione  delle  scuole  elementari
del comune aggregato di  Ginestreto,  in  applicazione  dell'art.  11
della legge  14  giugno  1928,  n.  1482,  il  cui  ammontare  rimane
stabilito nella somma di L. 28.970,46 risultante dall'elenco  annesso
al presente decreto, a decorrere dal 1° agosto 1929. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 18 settembre 1930 - Anno VIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                  Giuliano - Mosconi. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 aprile 1931 - Anno IX 
 
  Atti del Governo, registro 307, foglio 6. - Mancini.