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REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1945

Norme per l'ordinamento dell'istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi di esame. (030U1945)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/1994)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 3-6-1994
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Veduto il R. decreto 2 marzo 1899, n.108; 
 
  Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734; 
 
  Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214; 
 
  Veduti i Regi decreti 28 aprile 1927, n. 801, e 17 maggio 
 
  1928, n.1596; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'insegnamento nei Regi conservatori di musica e'  impartito  nelle
singole scuole da cui ciascun Istituto e' costituito e che  sono,  di
regola, le seguenti: 
 
   1.  Scuola   di   composizione   (armonia,   contrappunto,   fuga,
composizione e strumentazione). 
 
   2. Scuola di organo e composizione organistica. 
 
   3. Scuola di canto: ramo per cantanti. 
 
   4. Scuola di pianoforte. 
 
   5. Scuola di arpa diatonica. 
 
   6. Scuola di violino. 
 
   7. Scuola di viola. 
 
   8. Scuola di violoncello. 
 
   9. Scuola di contrabasso. 
 
  10. Scuola di oboe. 
 
  11. Scuola di clarinetto. 
 
  12. Scuola di fagotto. 
 
  13. Scuola di flauto. 
 
  14. Scuola di corno. 
 
  15. Scuola di tromba e trombone. 
 
  16. Scuola di chitarra. ((3)) 
 
  Saranno istituite, man mano che sara' possibile, anche le  seguenti
scuole: 
 
   a) Scuola di direzione d'orchestra; 
 
   b) Scuola di canto (ramo didattico). 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ha disposto (con l'art. 240, comma
2) che "All'elenco delle scuole di cui all'articolo  1,  primo  comma
del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e' aggiunta la scuola  di
chitarra".