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REGIO DECRETO 13 novembre 1930, n. 1942

Aumento del contributo scolastico dovuto dal comune di Legnago in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487. (030U1942)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 28-3-1931
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto  il  R.  decreto  18  febbraio  1915,  n.  563,  col   quale
l'Amministrazione di parte delle scuole elementari e  popolari  della
provincia di Verona e' stata affidata al Consiglio  scolastico  della
provincia stessa a decorrere dal 1° maggio 1915; 
 
  Veduto che a carico del comune di Legnago, come risulta dall'elenco
annesso al citato Regio decreto, fu consolidato, a norma dell'art. 17
della  legge  4  giugno  1911,  n.  487,  l'annuo  contributo  di  L.
47.651,11; 
 
  Veduto che alcune scuole  del  predetto  comune  di  Legnago,  gia'
inscritte al Monte pensioni  comunale  al  momento  dell'applicazione
della legge 4 giugno 1911,  n.  487,  sono  state,  in  seguito  alla
cessazione dal servizio degli insegnanti alle scuole stesse preposti,
inscritti al Monte pensioni governativo; 
 
  Veduto l'ultimo comma dell'art. 17 della legge 4  giugno  1911,  n.
487; 
 
  Vedute le deliberazioni  del  Consiglio  scolastico  regionale  del
Veneto e del  podesta'  del  comune  di  Legnago,  con  le  quali  il
contributo predetto viene elevato: 
 
  a L. 47.736,91 dal 1° maggio 1915, 
 
  a L. 47.822,71 dal 1° ottobre 1918; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato 
 
  per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il contributo scolastico che il comune di Legnago, della  provincia
di Verona, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello  Stato
a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, gia'  fissato
in L. 47.651,11 col R. decreto 18 febbraio 1915, n. 563,  e'  elevato
come appresso: 
 
  a L. 47.736,91 dal 1° maggio 1915 al 30 settembre 1918; 
 
  a L. 47.822,71 dal 1° ottobre 1918.