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REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. 1877

Consolidamento del contributo scolastico dovuto dallo Stato al comune di Gorizia per le scuole elementari dell'ex comune di Sant'Andrea di Gorizia, ai sensi dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482. (030U1877)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-2-1931
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i Regi decreti 2 gennaio 1927, n. 1, e 25  ottobre  1928,  n.
2520, coi  quali  il  comune  di  Sant'Andrea  di  Gorizia  e'  stato
aggregato al comune di Gorizia; 
 
  Visto che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto
Comune sono passati a  tutti  gli  effetti  dall'Amministrazione  del
Regio   provveditorato   agli   studi   di   Trieste   alla   diretta
amministrazione del comune autonomo di Gorizia, a  decorrere  dal  1°
gennaio 1929; 
 
  Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col  quale  le
disposizioni contenute nel 3° e 4° comma  dell'art.  1  della  stessa
legge, per quanto riguarda i concorsi e  rimborsi  scolastici  dovuti
dallo Stato ai Comuni che  hanno  la  diretta  amministrazione  delle
scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate  dai
Regi provveditorati agli studi nei  Comuni  aggregati  ad  altri  che
abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole; 
 
  Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata  legge,  per  il
quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi  ai  Comuni
suddetti   sono   consolidati   nella   differenza   fra   la   spesa
effettivamente sostenuta per le scuole predette  dall'Amministrazione
regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le  scuole  non
classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 1
del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, e degli articoli 18 e 19
del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722; 
 
  Visti gli atti trasmessi  dal  Regio  provveditore  agli  studi  di
Trieste   dai   quali   risulta    che    nell'esercizio    1927-1928
quell'Amministrazione  scolastica  per  la  gestione   delle   scuole
elementari del comune di Sant'Andrea di Gorizia sostenne  l'effettiva
spesa di L. 81.792,10; 
 
  Visto che nello stesso esercizio  finanziario  il  Ministero  della
educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per  la  gestione  di
scuole non classificate in detto Comune; 
 
  Visti i Regi decreti 4 giugno 1925, n. 1309,  16  giugno  1927,  n.
1660 e 14 luglio 1927, n. 1870, coi quali, in applicazione  dell'art.
1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, e degli articoli 18  e
19 del  R.  decreto-legge  4  settembre  1925,  numero  1722,  furono
rispettivamente consolidati  e  liquidati  a  carico  del  comune  di
Sant'Andrea di  Gorizia,  ora  aggregato  al  comune  di  Gorizia,  i
corrispondenti contributi di L. 3048, L. 4800 e L. 2400; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto  dallo
Stato  al  comune  di  Gorizia,  a  titolo  di  concorsi  e  rimborsi
scolastici, per la diretta amministrazione  delle  scuole  elementari
del comune aggregato  di  Sant'Andrea  di  Gorizia,  in  applicazione
dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482,  il  cui  ammontare
rimane stabilito nella somma di L. 71.544,10  risultante  dall'elenco
annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1929. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a San Rossore, addi' 23 ottobre 1930 - Anno VIII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                  Giuliano - Mosconi. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 gennaio 1931 - Anno IX 
 
    Atti del Governo, registro 304, foglio 148. - Mancini.