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REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1931, n. 36

Modificazioni alle norme relative alla definizione delle controversie in materia di imposte di consumo tra Comuni ed appaltatori. (031U0036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 aprile 1931, n. 460 (in G.U. 11/05/1931, n. 108).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 28-1-1931
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di modificare  le  norme
relative alla definizione degli  accordi  e  delle  controversie  tra
Comuni ed appaltatori, nonche' tra le  Amministrazioni  dello  Stato,
delle Provincie, dei Comuni, di Istituti pubblici di beneficenza e di
assistenza e gli assuntori di fornitura di generi a  prezzo  unitario
comprendente anche il dazio, in conseguenza della applicazione  delle
nuove imposte di consumo di cui al decreto stesso; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze e di concerto con quelli per l'interno e per la  giustizia  e
gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La definizione delle controversie di cui agli articoli 6, 7, 8 e 16
(sub 73) del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, e' demandata  ad
una Commissione arbitrale composta dell'intendente di finanza che  la
presiede, e di due arbitri,  nominati  l'uno  dal  Comune  e  l'altro
dall'appaltatore. Qualora le parti non vi provvedano, i  due  arbitri
sono nominati, rispettivamente, dal Prefetto  e  dal  presidente  del
Tribunale. 
 
  Le decisioni  pronunciate  dalla  Commissione  arbitrale  non  sono
soggette ad appello ne' ad azione di  nullita'.  Contro  di  esse  e'
pero' ammesso ricorso per cassazione; entro il termine di  45  giorni
dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4,  5,  6  e  7
dell'art. 517 del Codice di procedura  civile  e  ai  numeri  3  e  4
dell'art. 32 del Codice medesimo. 
 
  Nel caso di annullamento della  decisione,  la  controversia  sara'
deferita, in grado di rinvio,  ad  una  nuova  Commissione  arbitrale
composta  di  persone  diverse.  Tale   Commissione   potra'   essere
presieduta da un intendente di finanza di altra  Provincia,  indicato
dal Ministro per le finanze. La  Commissione  deve  uniformarsi  alla
decisione della Corte di cassazione  sui  punti  sui  quali  essa  ha
pronunziato. 
 
  Le indennita' a favore dei componenti della  Commissione  arbitrale
sono liquidate dal Prefetto.