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REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1929, n. 2409

Proroga al 10 maggio 1930 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del giugno - luglio 1928. (029U2409)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/1929
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 29 maggio 1930, n. 1180 (in G.U. 03/09/1930, n. 206).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 10-11-1929
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA Di DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno; 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100: 
  Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3442, convertito  in
legge  con  legge  8  luglio  1929,  n.  1484,  che  da'   esecuzione
all'Accordo provvisorio italo-persiano  del  25  giugno-11/24  luglio
1928; 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di approvare la  proroga
al 10 maggio 1930 dell'Accordo provvisorio di cui sopra; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari  di  Stato
per le colonie, per la giustizia  e  gli  affari  di  culto,  per  le
finanze e per le corporazioni; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvata la proroga al 10 maggio 1930 dell'Accordo  provvisorio
italo-persiano del 25  giugno-11/24  luglio  1928,  proroga  conclusa
mediante scambio di note che ha avuto luogo in Teheran tra  il  Regio
Ministro d'Italia e il  Gerente  il  Ministero  degli  affari  esteri
persiano, in data 6 novembre 1929.