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REGIO DECRETO 22 novembre 1928, n. 3466

Contributi dovuti, per le proprie scuole a sgravio, dai comuni di Arcola e Levanto in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928. (028U3466)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-3-1929
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927, che stabilisce  le  sedi  dei
Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni; 
 
  Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n.  2996,  e
l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722; 
 
  Veduti i commi 2°,  e 4° dell'art.  2  del  R.  decreto-legge  31
marzo 1925, n. 360; 
 
  Veduto l'art. 85 del  testo  unico  approvato  con  R.  decreto  22
gennaio 1925, n. 432, e l'art. 3 del R. decreto 10  giugno  1926,  n.
1125; 
 
  Veduto il R. decreto 14 gennaio 1926,  n.  368,  col  quale  furono
stabiliti i contributi  dovuti  dai  Comuni  della  Liguria,  per  il
quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in esecuzione dell'art.
18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, R. 1722; 
 
  Considerato che nella determinazione dei contributi  stessi  furono
esclusi quelli dovuti per le scuole a sgravio; 
 
  Veduto l'elenco delle scuole  a  sgravio  legalmente  istituite  ed
esistenti al 1° gennaio 1924 nei comuni di Arcola e  Levanto:  elenco
compilato dal Regio provveditore agli studi di Genova; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvata la liquidazione dei  contributi  che,  in  aggiunta  a
quelli stabiliti dal R. decreto 14 gennaio 1926, n. 368, i comuni  di
Arcola  e  Levanto,  della  provincia  di  Spezia,   devono   versare
annualmente, per le proprie scuole a sgravio, nella  Regia  tesoreria
dello Stato, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1°
gennaio 1924-31 dicembre 1928, nelle rispettive somme di L. 1600 e di
L. 800 risultanti dall'elenco annesso al presente decreto. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 22 novembre 1928 - Anno VII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                  Belluzzo - Mosconi. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 marzo 1929 - Anno VII 
 
    Atti del Governo, registro 282, foglio 23. - Sirovich.