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REGIO DECRETO 17 maggio 1928, n. 1596

Provvedimenti per il personale degli istituti di istruzione artistica. (028U1596)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/03/1931)
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Testo in vigore dal: 8-8-1928
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art, 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Veduti i Nostri decreti 31 dicembre 1923,  n.  3123,  e  7  gennaio
1926, n. 214; 
 
  Veduto il Nostro decreto 21 maggio 1924, n. 1200; 
 
  Veduti i Nostri decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, 3 giugno 1924, n.
969, 11 dicembre 1924, n. 2174, e 13 gennaio 1927, n. 99; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione, di concerto con quelli  per  le  finanze  e  per
l'economia nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il personale insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio  dei
Regi istituti e scuole per industrie artistiche, di cui  all'allegato
A. del R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200,  puo'  essere  dispensato,
oltreche' nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, anche quando,
per manifestazioni compiute dentro o  fuori  dell'istituto,  non  dia
piena garanzia di un fedele adempimento dei propri doveri o si  ponga
in condizione di incompatibilita' con le generali direttive politiche
del Governo. 
 
  Quando si tratti di personale di  grado  superiore  all'ottavo,  la
dispensa di cui sopra e' deliberata dal Consiglio dei Ministri; negli
altri  casi  e'  deliberata  dal  Consiglio  di  amministrazione  del
Ministero.