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REGIO DECRETO 24 aprile 1927, n. 677

Norme per l'attuazione del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, relativo a facilitazioni per il pagamento delle pensioni ed altri assegni a carico dello Stato. (027U0677)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/1986)
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Testo in vigore dal: 27-5-1927
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926,  n.  100,  sulle
facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; 
 
  Visto il R.  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  che  approva  il
regolamento  per  l'amministrazione   del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato; 
 
  Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, concernente  le
facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di  altri  assegni  a
carico del bilancio dello Stato; 
 
  Sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto con quelli per l'interno, per le  comunicazioni,
e per gli affari esteri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La facolta' di esigere le quote di  pensione  o  di  altri  assegni
fissi, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 13  febbraio  1927,  n.
165, mediante accreditamento delle somme in conto  corrente  postale,
e' subordinata alla preventiva iscrizione dei creditori a correntisti
postali.