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REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1926, n. 2479

Disposizioni concernenti l'importazione e l'esportazione di energia elettrica. (026U2479)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1927
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1928, n. 1624 (in G.U. 25/07/1928, n.172).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 12-3-1927
al: 22-1-1933
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la  necessita'  urgente  e  assoluta  di  addivenire  alla
disciplina  della  importazione  e  della  esportazione  di   energia
elettrica; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto con  quelli  per  gli  affari  esteri,  per  la
giustizia e gli affari di culto, per  le  finanze  e  per  l'economia
nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Senza formale  autorizzazione,  da  darsi  nei  modi  previsti  dal
presente  decreto,  l'importazione  e  la  esportazione  di   energia
elettrica sono vietate.