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REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1926, n. 2174

Disciplina del commercio di vendita al pubblico. (026U2174)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/1926.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 dicembre 1927, n. 2501 (in G.U. 17/01/1928, n. 13).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 29-12-1926
al: 10-10-1938
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di emanare norme per  la
disciplina del commercio di vendita al pubblico; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario  di
Stato  per  l'interno,  di  concerto  coi  Ministri  per   l'economia
nazionale, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono soggetti al rilascio di una  speciale  licenza  da  parte  dei
rispettivi Comuni: 
 
   a) gli enti privati o le persone che intendono  di  esercitare  il
commercio per la vendita al pubblico di merci sia all'ingrosso che al
minuto; 
 
   b) gli enti privati  o  le  persone  che  gia'  esercitano  questo
commercio e che per questo titolo  pagano  la  imposta  di  ricchezza
mobile.