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REGIO DECRETO 1 luglio 1926, n. 1130

Norme per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro. (026U1130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1943)
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vigente al 12/11/2024
Testo in vigore dal:  7-7-1926

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù delle facoltà a Noi delegate dagli articoli 10, 11, 15, 16, 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo Primo Ministro, di concerto col Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per l'economia nazionale e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Possono appartenere alle associazioni sindacali i cittadini italiani di ambo i sessi, maggiori dei 18 anni, che siano di buona condotta morale e politica, dal punto di vista nazionale, e che posseggano gli altri requisiti richiesti dalla legge e dagli statuti delle associazioni.

Possono far parte delle associazioni sindacali anche le società commerciali legalmente costituite e le altre persone giuridiche di nazionalità italiana, i cui dirigenti ed amministratori siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale.