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LEGGE 21 marzo 1926, n. 597

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi. (026U0597)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 20-4-1926
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge, emanati fino  al  17
maggio 1925, indicati nella tabella A annessa  alla  presente  legge,
salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca  adottati
in virtu' di delegazione di poteri  legislativi,  eccettuati  i  Regi
decreti 28 dicembre 1924,  n.  2285,  per  modificazioni  alla  legge
istitutiva del Consorzio del porto di Genova, e 11 gennaio  1925,  n.
31, che proroga per la citta' di  Roma  le  disposizioni  sul  prezzo
dell'energia elettrica. 
 
  Sono altresi' convalidati i Regi decreti, emanati fino al 1° maggio
1925, indicati nella tabella  B  annessa  alla  presente  legge,  per
prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 21 marzo 1926. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                              Mussolini - Federzoni - Lanza Di Scalea 
                               - Rocco - Volpi - Fedele - Giuriati 
                               - Belluzzo - Ciano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco.