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LEGGE 31 gennaio 1926, n. 100

Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche. (026U0100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 16-2-1926
al: 4-12-1940
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono emanate con Reale decreto, previa deliberazione del  Consiglio
dei Ministri e udito il parere  del  Consiglio  di  Stato,  le  norme
giuridiche necessarie per disciplinare: 
 
    1° l'esecuzione delle leggi; 
 
    2° l'uso delle facolta' spettanti al potere esecutivo; 
 
    3° l'organizzazione ed  il  funzionamento  delle  Amministrazioni
dello  Stato,  l'ordinamento   del   personale   ad   esse   addetto,
l'ordinamento degli Enti ed istituti pubblici, eccettuati  i  Comuni,
le Provincie, le istituzioni pubbliche di beneficenza, le universita'
e  gli  istituti  di  istruzione  superiore  che  hanno  personalita'
giuridica, quand'anche si tratti di materie sino ad oggi regolate per
legge. 
 
  Resta ferma la  necessita'  dell'approvazione,  con  la  legge  del
bilancio, delle spese  relative  e  debbono,  in  ogni  caso,  essere
stabilite per legge le norme concernenti  l'ordinamento  giudiziario,
la competenza dei giudici, l'ordinamento del  Consiglio  di  Stato  e
della Corte dei conti, nonche' le guarentigie dei magistrati e  degli
altri funzionari inamovibili.