stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1925, n. 2071

Disposizioni eccezionali per la ricostituzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari. (025U2071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/12/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
Testo in vigore dal: 2-12-1925
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato  per
la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Qualora a seguito di terremoti, inondazioni e  di  altre  pubbliche
calamita' o di tumulti popolari siano  andati  distrutti  o  dispersi
atti giudiziali o documenti probatori  in  possesso  di  privati,  il
presidente del Tribunale, su ricorso dell'interessato, il quale provi
che  la  distruzione  degli  atti  o  documenti  sia  avvenuta  nelle
circostanze indicate, puo'  ordinare  che  le  copie  occorrenti  per
sostituire gli atti e i documenti distrutti, se l'originale  o  altre
copie di essi si trovino depositati in pubblici  archivi,  siano  dai
depositari rilasciate in carta  libera  con  esenzione  da  qualsiasi
tassa o diritto, facendosi espressa menzione  del  motivo  pel  quale
vengono rilasciati in esenzione da tasse. 
 
  Egualmente in carta libera e con esenzione da ogni tassa sono stesi
il ricorso e il decreto del presidente del Tribunale.