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REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 587

Approvazione della Convenzione relativa alla visita medica obbligatoria dei fanciulli e degli adolescenti occupati a bordo delle navi. (024U0587)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n.102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/05/1926)
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Testo in vigore dal: 20-5-1924
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari esteri, di concerto con quelli per l'economia  nazionale,  per
la marina, per la giustizia e gli affari di culto,  per  le  finanze,
per le poste ed i telegrafi e per le colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato a dare piena ed intera  esecuzione
alla  Convenzione  concernente  la  visita  medica  obbligatoria  dei
fanciulli e adolescenti occupati a bordo, adottata  dalla  Conferenza
generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Societa'
delle  Nazioni  nel  corso  della  sua   terza   sessione   (Ginevra,
ottobre-novembre 1921). 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare le norme occorrenti per
conformare  la   legislazione   interna   alle   disposizioni   della
Convenzione predetta.