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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3264

Uso, nelle cerimonie ufficiali, delle uniformi del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri, Sottosegretari di Stato e Ministri di Stato. (023U3264)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 16-5-1924
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. brevetto 17 marzo 1820, n. 1017, che stabilisce l'abito
uniforme per i Ministri di Stato e per le cinque Segreterie; 
 
  Visto l'art. 1 del regolamento per l'esecuzione  del  titolo  primo
della   legge   23   marzo   1853,    n.    1483,    sull'ordinamento
dell'Amministrazione centrale, approvato con R.  decreto  23  ottobre
1853, n. 1611, e con il quale e' istituito fra l'altro, il  titolo  e
il grado di Segretario generale; 
 
  Visto il R.  decreto  12  marzo  1868,  che  stabilisce  la  divisa
ufficiale ed i distintivi  dei  gradi  dei  funzionari  ed  impiegati
dell'Amministrazione  centrale  (Ministeri),  compresi  i   Segretari
generali; 
 
  Visti la legge 12 febbraio 1888, n. 5195 (serie 3ª) che  istituisce
i Sottosegretari di Stato, nonche' il R. decreto 1°  marzo  1888,  n.
5247 (serie 3ª) che, in esecuzione della legge stessa,  abolisce  gli
uffici  dei  Segretari  generali  dell'Amministrazione   centrale   e
stabilisce le attribuzioni dei Sottosegretari di Stato; 
 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri Segretari  di
Stato, ai Sottosegretari di Stato,  ai  Ministri  di  Stato  e'  data
facolta' di fare uso, nelle cerimonie  ufficiali  e  nelle  pubbliche
funzioni, delle uniformi rispettivamente descritte  e  nelle  annesse
norme (allegato A) e disegni (allegato B) (1), da vistarsi,  d'ordine
Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 
  Il  Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   e'   incaricato
dell'esecuzione del presente decreto, che sara' registrato alla Corte
dei conti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno  ed  inserto
nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti. 
 
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                           Mussolini. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Oviglio. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 aprile 1924. 
 
    Atti del Governo, registro 223, foglio 132. - Granata. 
 
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          (1) I disegni verranno pubblicati nella sola Raccolta.