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REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1923, n. 3239

Approvazione della Convenzione con la Repubblica Austriaca relativa alle pensioni provinciali e comunali; di quella col Regno dei Serbi, Croati e Sloveni relativa alle pensioni provinciali e comunali, e della Convenzione con l'Austria, la Polonia, la Romania, la Cecoslovacchia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno circa le pensioni che erano state assegnate dal cessato Governo dell'Austria. (023U3239)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 31 gennaio 1926, n. 955 (in G.U. 19/07/1926, n. 165).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-3-1924
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato  ad  interim
per gli affari esteri, e Ministro  per  l'interno,  di  concerto  col
Ministro per la giustizia e gli affari di culto e con il Ministro per
le finanze; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo o decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Piena ed  intera  esecuzione  e'  data  alle  seguenti  Convenzioni
concluse a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia ed altri Stati: 
 
    1° Convenzione con la Repubblica Austriaca relativa alle pensioni
provinciali e comunali; 
 
    2° Convenzione con il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni  relativa
alle pensioni provinciali e comunali; 
 
    3° Convenzione con la Repubblica  Austriaca,  con  la  Repubblica
Cecoslovacca, con lo Stato Polacco, con il Regno di Romania,  con  il
Regno dei Serbi, Croati e Sloveni relativa alle  pensioni  che  erano
state assegnate dal cessato Governo dell'Austria.