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REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3225

Modificazioni ed aggiunte alla legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito. (023U3225)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 16-3-1924
al: 5-5-1924
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu', dei pieni poteri conferiti al Nostro Governo dalla legge
3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Vista la legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la  requisizione
dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta dei Nastri  Ministri  Segretari  di  Stato  per  gli
affari della guerra e della marina di  concerto  col  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, ad  interim  per  gli
affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e coi Ministri  per  le
finanze, per la giustizia, per l'economia nazionale e  per  i  lavori
pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte alla leggo  22
giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei
veicoli per il Regio esercito. 
 
  Il titolo della legge  22  giugno  1913,  n.  693,  concernente  la
requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio  esercito,  e'
mutato nel modo seguente: 
 
  «Legge 22 giugno 1913, n.  693,  concernente  la  requisizione  dei
quadrupedi e dei veicoli  per  il  Regio  esercito  e  per  la  Regia
marina». 
 
  Il principio del 1° comma dell'art. 1  della  legge  e'  modificato
come segue: 
 
  «il Governo del Re, in caso di mobilitazione  o  nell'imminenza  di
mobilitazione  totale  o  parziale  o  in  altri  casi   di   urgente
necessita', e' autorizzato  a  requisire  per  i  bisogni  del  Regio
esercito e della Regia marina, mediante pagamento dell'indennita' che
sara' come appresso determinata:». 
 
  All'articolo 2 e' aggiunto il seguente capoverso: 
 
  «Il Regio Governo e' autorizzato ad accordare, compatibilmente  con
le   esigenze   militari,   altre   dispense    dalla    requisizione
nell'interesse della produzione equina e per imprescindibili  bisogni
dell'industria,  dell'agricoltura  e  dei  pubblici   servizi.   Tali
dispense sono temporanee e revocabili». 
 
  All'art. 8 e' sostituito il seguente: 
 
  «Art. 8. - La scelta dei quadrupedi, veicoli e natanti fatta da una
Commissione provinciale nominata dalla competente autorita'  militare
e costituita da un ufficiale superiore  del  Regio  esercito  che  la
presiede, da un delegato del Consiglio provinciale e  da  un  esperto
scelto dalla suddetta autorita'  militare  e  che,  sempre  che  sia,
possibile, sara' un ufficiale del Regio esercito». 
 
  All'articolo 9 e' sostituito il seguente: 
 
  «Art. 9. - La Commissione  provinciale  determina  l'indennita'  da
corrispondersi per i capi da requisire in base al prezzo corrente sul
mercato». 
 
  All'articolo 10 sono aggiunti i seguenti tre capoversi: 
 
  «Il proprietario che vende, cede e permuta un capo precettato e' in
obbligo di informare il nuovo proprietario che il detto capo  trovasi
sotto vincolo della precettazione, e,  a  proprio  discarico,  ha  il
diritto di esigere dal nuovo proprietario attestazione scritta  della
effettuata  notificazione.  In  mancanza  di  tale  accettazione   la
effettuata notificazione  potra'  essere  fatta  risultare  da  prova
testimoniale. 
 
  «Il nuovo proprietario e' sottoposto al vincolo della precettazione
senza bisogno di nuovo precetto, per giorni sessanta  dalla  data  in
cui e' venuto in possesso del  capo  precettato,  salva  la  facolta'
dell'autorita'  di  intimare  altro  precetto  intestato   al   nuovo
proprietario. 
 
  «L'autorita' militare e' autorizzata a sospendere l'alienazione dei
capi precettati anche prima che sia indetta la requisizione e che sia
notificato l'avviso personale di presentazione, e la  sospensione  ha
effetto finche' non sia revocata». 
 
  All'art. 12 e' sostituito il seguente: 
 
  «Art. 12. - La requisizione puo' anche farsi in forma  di  semplice
noleggio sulla base della  precettazione  preventiva,  per  il  tempo
ritenuto necessario a giudizio insindacabile dell'autorita' militare.
Tuttavia,  trascorsi  tre   mesi   dall'avvenuta   requisizione,   il
proprietario del capo requisito puo'  chiedere,  dimostrando  di  non
poter senza grave  danno  sopportare  ulteriormente  la  requisizione
noleggio, che questa sia trasformata in requisizione definitiva. 
 
  «Nei casi di  requisizione  in  forma  di  noleggio,  all'atto  del
prelevamento la Commissione  provinciale  deve  redigere  un  verbale
contenente la particolareggiata descrizione del capo requisito  e  la
determinazione del prezzo attuale, da farsi a norma dell'articolo 9. 
 
  «La  parte  sara'  anche  invitata  ad  esporre  le  sue  eventuali
osservazioni ed a sottoscrivere il verbale. In caso di rifiuto se  ne
prendera' nota sul verbale stesso. 
 
  «L'indennita' di requisizione e' ragguagliata all'interesse  legale
commerciale sul prezzo predetto, oltre ad una quota da calcolarsi  al
termine della requisizione in ragione non superiore ad un  sesto  del
prezzo stesso per un anno di uso del capo requisito. 
 
  «Tale quota sara' non superiore ad un  dodicesimo  se  trattasi  di
quadrupedi. 
 
  «Nel  calcolare  la  quota  per  le  frazioni  di  anno,  il   mese
incominciato si avra' per compiuto. 
 
  «Nel caso poi che durante  il  tempo  della  requisizione  il  capo
requisito  abbia  subito  un  deterioramento   maggiore   di   quello
ordinariamente dipendente dall'uso normale di  esso,  la  Commissione
provinciale liquidera' al proprietario  una  maggiore  indennita'  in
corrispondenza del deterioramento verificatosi, indennita',  che,  se
del caso, potra' anche raggiungere la totalita' del valore  del  capo
stesso. 
 
  «Se il noleggio eccede la durata  di  un  mese,  l'indennita'  puo'
essere corrisposta a rate quindicinali posticipate. 
 
  «Al proprietario che adempie in tempo utile l'obbligo del  precetto
per noleggio e' corrisposto,  con  la  prima  rata  d'indennita',  un
premio entro i limiti  stabiliti  dalle  norme  di  attuazione  della
presente legge. 
 
  «La restituzione del capo  requisito  per  noleggio  e'  effettuata
nello stesso luogo del  prelevamento,  ovvero  in  altro  luogo  ogni
qualvolta la parte requisita accetti di provvedere essa al ritiro». 
 
  All'art. 13 e' sostituito il seguente: 
 
  «Art. 13. - Quando una requisizione fatta a guisa di  noleggio  sia
trasformata in requisizione definitiva, l'indennita' e'  ragguagliata
al prezzo di chi all'articolo  precedente,  aumentato  dell'interesse
legale commerciale dal giorno del prelevamento a quello del pagamento
o del deposito e diminuito di quanto fosse stato corrisposto a titolo
di noleggio». 
 
  Dopo l'art. 13 sono aggiunti gli articoli seguenti: 
 
  Art.  13.-bis.  -  Le  autorita'  militari  e  militari   marittime
territoriali non inferiori a comandante di divisione  hanno  facolta'
di ordinare le requisizioni previste nell'articolo 1, sia in forma di
acquisto che di noleggio, senza la preventiva precettazione  e  senza
il preavviso di presentazione di cui  agli  articoli  10,  11  e  12,
seguendo le norme stabilite nel presente articolo. 
 
  «L'esecuzione  degli  ordini  di  requisizione  e'  affidata   alla
Commissione provinciale, ovvero, quando questa non sia costituita, ad
una Commissione composta di tre ufficiali di corpi, uffici,  istituti
o stabilimenti dipendenti dalla autorita' dalla  quale  sono  emanati
gli ordini di requisizione e da quest'ultima nominata. 
 
  «La Commissione incaricata dell'esecuzione  degli  ordini  da'  per
iscritto al proprietario o detentore della cosa da requisire l'ordine
di requisizione sotto forma  di  precetto  personale,  indicando  nel
medesimo la cosa da requisire ed il luogo ed ora della consegua. 
 
  «Il prezzo o l'indennita' di requisizione  sono  determinati  dalle
Commissioni secondo 1e norme stabilite per i vari casi dalla presente
legge  e  sono  comunicati  con  l'ordine  di  requisizione   o   con
provvedimento successivo. 
 
  «Il prezzo o l'indennita' sono attribuiti al detentore quando  esso
sia anche il proprietario della cosa  requisita.  In  caso  contrario
sono attribuiti al detentore ed al  proprietario  insieme,  con  bono
unico, intestato ad entrambi se essi sono d'accordo. Se  manchi  tale
accordo o il proprietario non sia  conosciuto  o  sia  assente,  sono
depositati alla Cassa depositi e prestiti, perche' ciascuno  di  essi
faccia valere le proprie ragioni secondo le norme di diritto comune. 
 
  «Della requisizione seguita  giusta  il  presente  articolo  si  fa
constare con certificato rimesso a colui che l'ha  soddisfatta  e  di
cui si tiene nota in apposito registro». 
 
  «Art.  13-ter.  -  Le  autorita'  militari  e  militari   marittime
territoriali non inferiori a comandante di divisione  hanno  facolta'
di requisire, valendosi delle Stesse Commissioni di cui al precedente
articolo 13-bis, le prestazioni occorrenti per trasporti da  eseguire
nell'interesse del Regio esercito, a della Regia marina  a  mezzo  di
quadrupedi, veicoli e natanti. 
 
  «L'ordine e' dato per iscritto sotto forma di precetto personale ai
proprietari o detentori di fatto di quadrupedi,  veicoli  e  natanti,
sempre che detti proprietari o detentori esercitino  un'industria  di
trasporto o comunque si trovino, a giudizio dell'autorita'  militare,
in condizione di poter corrispondere alla richiesta fatta loro. Detto
precetto deve indicare, secondo i casi,  la  specie,  il  titolo,  la
potenza e la portata del mezzo di trasporto, specificando anche,  nei
limiti del prevedibile, la durata approssimativa della prestazione. 
 
  «Il proprietario o detentore  precettato  soddisfa  le  prestazioni
requisite o personalmente o mediante suoi incaricati, con quadrupedi,
veicoli o natanti di sua  scelta  purche'  rispondenti  ai  requisiti
indicati nel precetto, e con personale di condotta e di  servizio  di
sua fiducia, restando a suo esclusivo carico, di provvedere a  quanto
possa occorrere per la regolare esecuzione del trasporto ordinatogli. 
 
  «Se il proprietario o detentore precettato per  le  prestazioni  di
cui nel presente articolo ha in corso contratti di locazione  d'opera
con persone addette al servizio di quadrupedi, alla  condotta  ed  al
servizio dei veicoli e  natanti  ovvero  contratti  di  fornitura  di
generi e materiali di consumo relativi a tali mezzi di  trasporto,  i
contratti stessi continuano ad aver vigore, durante la requisizione. 
 
  «L'indennita'  e'  stabilita  dalla  Commissione  incaricata  della
requisizione o con  l'ordine  di  requisizione  o  con  provvedimento
successivo. Essa e' determinata in ragione  di  tonnellata-chilometro
per i trasporti di cose in cui  ha  principale  importanza  peso;  in
ragione  di  chilometro  per  i  trasporti  di  persone  o  di   cose
ingombranti; sotto forma di  nolo  giornaliero  quando  il  mezzo  di
trasporto,   col   personale   addettovi,   resta   a,   disposizione
dell'autorita' militare per i servizi che essa credera' compiere.  Si
terra' sempre conto, secondo i casi,  della  specie,  tipo,  potenza,
portata del mezzo di trasporto, del suo stato d'uso,  del  genere  di
trasporto, delle strade da  percorrere,  delle  tariffe  vigenti  nel
luogo e di ogni altro elemento  influente  sulla  determinazione  del
giusto prezzo delle prestazioni. 
 
  «L'indennita'  e'  corrisposta  giusta  le  norme   del   penultimo
capoverso dell'art. 13-bis». 
 
  «Art. 13-quater. - Il prezzo e la indennita' di requisizione dovuti
secondo la presente legge sono accresciuti di una quota non superiore
ad un decimo quando la cosa requisita, o con la quale si soddisfa  la
requisizione  di  cui  all'articolo  13-ter,   e'   mezzo   al   fine
dell'esercizio  di  una  industria  o  di  un  commercio  e  non  sia
prontamente sostituibile». 
 
  «Art. 13-quinquies. - La requisizione dei  natanti  di  laguna,  di
fiume e lacustri ha luogo con  le  modalita'  della  presente  legge,
tranne per quanto si riferisce al prezzo e alle indennita'  spettanti
ai proprietari o detentori, indennita' e  prezzo  per  i  quali  sono
invece seguite le norme della legge sulla requisizione  del  naviglio
mercantile». 
 
  All'articolo 18 della legge e' sostituito il seguente: 
 
  «Art. 18. - Chiunque sottrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula
le cose indicate  nella  presente  legge  al  fine  di  impedirne  la
precettazione o la requisizione, o rifiuta di adempiere agli obblighi
imposti  dalla  competente  autorita'   per   la   esecuzione   della
precettazione o della requisizione, od  in  qualsiasi  modo  ostacola
l'esecuzione stessa e' punito con la reclusione  da  uno  a  quindici
mesi e con la multa da lire cento a lire cinquemila». 
 
  Dopo l'articolo 18 e' aggiunto il seguente: 
 
  «Art. 18-bis. - Salvo quanto e' disposto nell'articolo  precedente,
chiunque, senza giustificato motivo, contravvenga  alle  disposizioni
della presente legge, e' punito: 
 
    1° Nei casi previsti dall'articolo, 4 e dal secondo e terzo comma
dello articolo 10, con l'ammenda da L. 10 a L. 100, e sino a duecento
se abbia fatto dichiarazioni mendaci; 
 
    2° Nei casi degli articoli 14 e 17, con l'amenda, da L. 20  a  L.
1000 per ogni quadrupede, veicolo o natante non  presentato  che,  in
conseguenza dell'inadempimento,  sara'  considerato  come  idoneo  al
servizio militare, e con l'ammenda  sino  a  L.  50  per  rifiuto  di
indicazioni o informazioni richieste o se queste siano mendaci; 
 
    3° Nei casi degli articoli 7 e 11, con l'ammenda da L. 500  a  L.
2000 per ogni quadrupede, veicolo o natante non presentato. 
 
  «Al recidivo in questa stessa specie di contravvenzioni la pena  e'
aumentata della meta'»