stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 29 novembre 1923, n. 3206

Istituzione di posti di commissario consolare presso uffici consolari all'estero. (023U3206)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 6-3-1924
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i Nostri decreti 7 gennaio 1923, n. 185; 28 gennaio 1923,  n.
198, e 4 marzo 1923, n. 500; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato  ad  interim
per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Presso i Nostri consolati indicati qui di seguito e'  istituito  un
posto di commissario consolare con l'assegno locale e l'indennita' di
cassa segnati a fianco di ciascuno: 
 
                                    Assegno         Indennita' 
                                    locale           di cassa 
                                       -                - 
     Marsiglia               Lire     7,000            1,000 
     Nizza                    »       7,000            1,000 
     Tunisi                   »       7,000            1,000 
     Monaco di Baviera        »      12,000            1,500 
     Zurigo                   »       6,000            1,000 
     Alessandria              »      10,000            1,000 
     Chicago                  »      18,000            1,000 
     Nuova York               »      20,000            2,000 
     Buenos Ayres             »      18,000            1,000 
     San Paolo                »      24,000            2,000 
                                    -------           ------ 
                             Lire   129,000           12,500 
 
  Agli assegni locali suddetti saranno  applicabili  le  disposizioni
del secondo e terzo comma dell'art. 3 del Nostro  decreto  7  gennaio
1923, n. 185. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 29 novembre 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                             Mussolini - De' Stefani. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 febbraio 1924. 
 
    Atti del Governo, registro 221, foglio 198. - Granata.